Cassazione Penale, Sentenza n. 22959/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza della Corte di Appello di Roma per molteplici profili: difetto di correlazione tra imputazione e fatto (divergenze di data e luogo dei sequestri indicati nei capi 1a-1d e 3a-3b rispetto a quanto emerso in dibattimento), vizi di motivazione relativi all'uso e alla riconducibilità delle perizie tecniche (dott. Pasquetto e dr. Spirito) rispetto ai beni sequestrati, carenza di prova circa la violazione del diritto d'autore sui CD/DVD e quindi sulla ricettazione relativa, erronea configurazione di concorso/specialità tra i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., errata valutazione sulla pluralità degli episodi di ricettazione (seizures distinti vs un unico episodio) e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 648, comma 4 c.p. e art. 62 n. 4 c.p.). Sono stati inoltre dedotti vizi procedurali con richiamo agli artt. 521 cod. proc. pen. e agli artt. 6 (commi 1 e 3 a) e b)) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le discrepanze su date e luoghi rappresentassero errori materiali o mere variazioni non idonee a ledere il diritto di difesa poiché l'imputato aveva potuto conoscere i fatti e difendersi; le censure sulla perizia e sull'insufficienza probatoria erano generiche e in molti casi tentavano un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità; la prova della contraffazione e della destinazione alla vendita dei CD/DVD poteva desumersi da elementi indiziari (confezionamento, copertine, numero dei supporti, modalità di offerta) senza necessità di perizia specifica; il concorso tra i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. non comporta specialità automatica e le condotte perseguite possono coesistere; la pluralità di beni con diverse provenienze illecite legittima più reati di ricettazione anche se rinvenuti contestualmente; le circostanze attenuanti invocate non sono dimostrate alla luce della quantità della merce e della reiterazione. Conseguenze pratiche confermate dalla Corte territoriale: dichiarata l'estinzione per prescrizione per taluni capi (1a, 1c, 2a, 3a), confermate le condanne per i capi di ricettazione 1b, 1d, 2b, 3b con riconoscimento della recidiva aggravante, condanna alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riferito ai reati relativi al commercio di prodotti con segni falsi; la Corte ha ritenuto che tale norma può convivere con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non operi specialità automatica.
art. 171, comma 2 e art. 171-ter legge n. 633/1941
Riferiti alla violazione del diritto d'autore (per i CD/DVD); la Corte ha ritenuto che la prova della illecita duplicazione può emergere da elementi indiziari (confezionamento, copertine, numero dei supporti e modalità di offerta) senza perizia obbligatoria.
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione: la Corte ha confermato che possono sussistere più reati di ricettazione per beni di diversa provenienza anche se rinvenuti nello stesso contesto, e ha respinto la tesi del concorso formale/specialità a favore dell'annullamento.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha chiarito che le variazioni formali (data, luogo) non costituiscono mutamento del fatto quando non incidono sul nucleo essenziale dell'addebito e quando l'imputato ha potuto effettivamente difendersi.
art. 6 CEDU (commi 1 e 3 a) e b))
Richiamato dalla difesa in riferimento al diritto a un processo equo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio scritto sia stato sufficiente e che non sia stata lesa la garanzia del giusto processo.
art. 99, comma 4 cod. pen.
Aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale: riconosciuta e applicata dalla Corte di merito.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Rinvio alla continuazione: la Corte ha ritenuto applicabile la continuazione tra reati aventi autonoma offensività quando ricorrono i presupposti.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante del fatto di lieve entità: la Corte di merito ha escluso la sua sussistenza in ragione del consistente valore e della reiterazione delle condotte.
art. 648, comma 4 cod. pen.
Attenuante specifica per il delitto di ricettazione: non riconosciuta dalla Corte di merito per i medesimi motivi di non esigua entità del danno e dell'intensità del dolo.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma sul rito con contraddittorio scritto e richiesta di trattazione orale: menzionata in relazione al fatto che il procedimento si è svolto in contraddittorio scritto senza richiesta di trattazione orale.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizi di motivazione, ecc.); la Corte ha valutato e dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi proposti nella misura in cui non superavano i limiti del sindacato di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sulla condanna alle spese del procedimento e sanzioni per il ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Differenze formali tra data/luogo indicati nell'imputazione e quelli accertati in dibattimento non determinano automaticamente nullità: rileva se il nucleo dell'addebito resta identificabile e se l'imputato ha potuto difendersi concretamente.
- La mancata corrispondenza tra l'elenco del sequestro e la perizia non travolge la decisione se non è dimostrato che ciò ha determinato un travisamento della prova; censure generiche sulla perizia sono inammissibili in Cassazione.
- La prova della violazione del diritto d'autore sui supporti audiovisivi può essere fondata su elementi indiziari (confezionamento, copertine, numero dei supporti, modalità di vendita) e non richiede sempre una perizia tecnica.
- I reati di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474) e la ricettazione (art. 648) possono concorrere: non sussiste automaticamente un rapporto di specialità che annulli una delle imputazioni.
- Quando una persona detiene più beni provenienti da delitti diversi, ciascun bene può dare luogo a autonomo reato di ricettazione anche se rinvenuti insieme; la medesima occasione materiale non esclude la pluralità di eventi giuridici.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate alla lieve entità del danno è necessario dimostrare oggettivamente sia il valore economico ridotto sia l'assenza di particolare intensità del dolo e della reiterazione.
- In Cassazione i profili di gravame devono essere autosufficienti e specifici: non è consentito un nuovo giudizio di merito né allegare frammenti probatori sperando in un riesame globale del materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →