Sentenza n. 5563/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento n. A/ITT/TCL/20254356/P/C prot. del 31 luglio 2025 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di “Sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K” (c.i.g. B64790E137), del provvedimento n. A/ITT/TCL/20254635/P/C prot. del 14 agosto 2025 di rigetto dell'istanza di riammissione alla procedura, nonché di qualsivoglia atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il verbale della commissione giudicatrice del 29 luglio 2025 e l'eventuale provvedimento di aggiudicazione che avesse frattanto a essere stato emanato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, poiché nella fase di merito non è stata necessaria ulteriore attività difensiva; le spese della fase cautelare erano già state compensate con l'ordinanza del 20 novembre 2025.
Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di sistemi di ripresa e controllo PTZ 4K, rigetto dell'istanza di riammissione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura aperta, il successivo rigetto dell'istanza di riammissione, il verbale della commissione giudicatrice e l'eventuale aggiudicazione medio tempore intervenuta, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone i vizi di legittimità specificamente dedotti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 6505 del 20 novembre 2025 per insufficienza dei profili di fondatezza del gravame. Con memoria del 23 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non specifica un'ulteriore interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse, nella fase di merito non sia stata necessaria ulteriore attività difensiva.
Come è indicizzato
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