Cassazione Penale, Ordinanza n. 10675/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati contestati e ridotto la pena. I reati indicati nel provvedimento sono la rissa aggravata e la detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa, ma la censura è stata ritenuta non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già disatteso l'appello ricostruendo l'episodio anche sulla base di quanto percepito direttamente dagli operanti. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; la doglianza è stata reputata manifestamente infondata perché sostanzialmente proponeva una diversa lettura del fatto, senza misurarsi con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il breve intervallo tra l'espiazione della precedente pena e la commissione dei nuovi illeciti e aveva richiamato gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti contestata nell'ambito del concorso e della continuazione.
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro per la commisurazione della pena, con valorizzazione di elementi ritenuti preponderanti dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente; non incluso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre un dissenso generico sulla ricostruzione del fatto.
- È manifestamente infondata la doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito senza evidenziare reali illogicità o lacune argomentative della decisione impugnata.
- In tema di recidiva e trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare il breve tempo trascorso tra l'espiazione della precedente pena e la commissione di nuovi illeciti, nonché gli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché dia conto in modo congruo delle ragioni della propria valutazione discrezionale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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