Cassazione Penale, Ordinanza n. 13259/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha dedotto: 1) l'errata applicazione della recidiva, sostenendo che i precedenti penali fossero risalenti nel tempo, relativi a fatti tra loro diversi e non riconducibili al fatto per cui si procedeva; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato contenimento della pena al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già esaminate e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva motivato sulla recidiva reiterata e infra-quinquennale valorizzando le plurime condanne irrevocabili, anche per reati gravi, l'elevata offensività delle condotte, la prossimità temporale tra le violazioni e la non occasionalità della ricaduta; inoltre aveva escluso le attenuanti generiche e ritenuto congrua la pena in ragione delle concrete modalità della condotta, dell'intensità del dolo, dei precedenti e della mancanza di resipiscenza, precisando anche che la pena base era stata già fissata nel minimo edittale dal primo giudice, con aumento per recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e riduzione per il rito.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato per giustificare l'aumento di pena conseguente alla recidiva reiterata e infra-quinquennale
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, implicita nella declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e specificamente confutate con motivazione coerente e completa dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
- La recidiva può essere ritenuta sussistente e rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio quando emerga un quadro di plurime condanne irrevocabili, anche per reati gravi, unitamente alla non occasionalità della ricaduta e alla vicinanza temporale tra le violazioni.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato valorizzando le concrete modalità della condotta, l'intensità del dolo, i precedenti penali e l'assenza di resipiscenza.
- La determinazione della pena non è censurabile in cassazione se il giudice di merito ha già applicato il minimo edittale, salvo gli aumenti o le riduzioni giustificati dalla disciplina della recidiva e dal rito prescelto.
Come è indicizzato
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