Sentenza n. 1079/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) del Questore di Vibo Valentia, prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2025, notificato il 29 ottobre 2025, con tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Vibo Valentia di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, della durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, calciatore, impugnava il DASPO adottato in relazione a una condotta violenta posta in essere al termine di una partita di calcio, consistente nell'avere partecipato a un confronto tra componenti delle due squadre e nell'avere sferrato un calcio a un giocatore avversario, con conseguente espulsione e squalifica sportiva. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo che la turbativa dell'ordine pubblico fosse causalmente riconducibile soprattutto alla tifoseria ospite e che la propria condotta avesse rilievo esclusivamente disciplinare-sportivo. Contestava inoltre la genericità e indeterminatezza del divieto, esteso a tutti gli stadi e impianti sportivi, in Italia e all'estero, per incontri di calcio di qualsiasi categoria, nonché alle aree limitrofe. Deduceva la sopravvenuta modifica delle circostanze di fatto, derivante dal trasferimento di residenza e dal cambio di società sportiva, quale elemento idoneo a escludere il pericolo di reiterazione e a giustificare la revoca o rimodulazione del DASPO. Infine lamentava la sproporzione della misura, la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità e l'omessa motivazione sulla durata biennale, superiore al minimo edittale, evidenziando le conseguenze personali e professionali del divieto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, facendo salvi gli effetti già prodotti dalla sospensione cautelare precedentemente concessa. Ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione, per la cui adozione non è necessario dimostrare una lesione già consumata dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi attendibile di pericolosità della condotta, fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e secondo la logica del più probabile che non. Nel caso concreto, il calcio sferrato al giocatore avversario durante un violento confronto tra le squadre, in un contesto già caratterizzato da elevata tensione, è stato ritenuto idoneo a contribuire alla turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e non qualificabile come condotta di minima rilevanza. La prognosi di pericolosità è stata quindi ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata. È stata respinta anche la censura di indeterminatezza: l'estensione del divieto a tutti gli impianti e alle manifestazioni calcistiche indicate dal provvedimento non richiede un'elencazione preventiva di ogni singolo luogo, oggettivamente impossibile, purché le prescrizioni siano interpretabili secondo ragionevolezza e buona fede e risultino concretamente osservabili. Esclusa altresì la sproporzione, in ragione della finalità eminentemente preventiva della misura e del rischio di reiterazione di condotte pericolose. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di soggetti denunciati per episodi di violenza o che, sulla base di elementi di fatto, abbiano tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico.
Il DASPO è una misura di prevenzione adottabile anche in assenza di una lesione già consumata dell'ordine pubblico, quando una condotta violenta o pericolosa consenta una prognosi attendibile di futura pericolosità.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
È richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di revoca del DASPO in presenza di una sopravvenuta modifica delle circostanze di fatto, ma il motivo è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO costituisce una misura di prevenzione e può essere adottato non solo quando si sia già verificata una lesione dell'ordine pubblico, ma anche quando la condotta integri un pericolo concreto di lesione o contribuisca ad alimentare situazioni di allarme e pericolo durante una manifestazione sportiva.
- Ai fini dell'adozione del DASPO non è richiesta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità del destinatario: è sufficiente una prognosi di pericolosità formulata secondo la regola del più probabile che non e fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati anche in relazione al contesto e al profilo dell'agente.
- Una condotta violenta posta in essere da un partecipante alla competizione sportiva può giustificare il DASPO anche se l'ordine pubblico era già compromesso da condotte di altri soggetti, quando il comportamento individuale contribuisca ad aggravare il contesto di tensione e pericolo.
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è indeterminato per il solo fatto di estendersi a una pluralità di impianti e competizioni non puntualmente elencabili in anticipo, purché il provvedimento individui categorie, luoghi e intervalli temporali mediante prescrizioni ragionevolmente interpretabili e concretamente osservabili.
- La proporzionalità del DASPO deve essere valutata considerando la sua finalità preventiva e il rischio di reiterazione di condotte idonee a compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica, non soltanto la gravità della singola condotta sotto il profilo disciplinare sportivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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