Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36573/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'ente previdenziale, sulla base del quale era stata accertata nei confronti della società una debenza contributiva complessiva pari a euro 369.519,67. In primo e secondo grado la pretesa dell'ente era stata ritenuta fondata; in particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato il verbale, prodotto in giudizio dalla stessa società opponente, attribuendogli efficacia probatoria qualificata, insieme ad altri documenti acquisiti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe attribuito al verbale ispettivo valore di prova legale, nonostante lacune dimostrative e la mancata costituzione dell'ente nel primo grado, omettendo inoltre di trarre argomenti di prova dal contegno processuale omissivo dell'ente; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che l'onere della prova fosse stato indebitamente posto a carico della società e che il verbale non potesse avere efficacia di prova legale ai sensi dell'art. 2700 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze, pur formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dai giudici di merito, in una vicenda caratterizzata da doppia conforme. Ha quindi ritenuto corretta la valorizzazione del verbale ispettivo, quale atto che fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale entro i limiti dell'art. 2700 c.c., mentre per gli altri elementi costituisce comunque fonte di prova valutabile insieme agli altri elementi acquisiti. La Corte ha inoltre ribadito che il principio di acquisizione processuale consente di utilizzare ai fini decisori anche documenti prodotti dalla parte contro cui la prova viene poi spesa. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento, o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a una regola legale; non basta la mera critica al modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova non integra violazione dell'art. 116 c.p.c., ma attiene eventualmente al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è denunciabile solo se l'onere della prova è stato posto a carico di una parte diversa da quella che ne era onerata; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti/conosciuti senza margini di apprezzamento; non copre valutazioni, apprezzamenti o fatti riferiti da terzi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; se la doglianza riguarda soltanto la cattiva valutazione del materiale probatorio, il vizio non è di violazione di legge ma, nei limiti consentiti, di motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesti l'esito della valutazione delle prove correttamente acquisite al processo.
  • I verbali degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale nei limiti dell'art. 2700 c.c.; per il resto costituiscono elementi probatori liberamente valutabili insieme alle altre risultanze del giudizio.
  • Un documento prodotto dalla parte contro cui poi venga utilizzato può legittimamente essere valorizzato dal giudice in base al principio di acquisizione processuale, indipendentemente dalla sua originaria provenienza.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio istruttorio tendono a essere inammissibili se non individuano specifici errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.