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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22000/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'ingiunzione di pagamento emessa per il mancato versamento di contributi di bonifica dovuti a un consorzio di bonifica e riscossi tramite concessionario. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione è stata confermata dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., l'omesso esame dei motivi di appello e la conseguente nullità della sentenza, sostenendo che il giudice regionale non avesse considerato la doglianza relativa all'inesistenza di atti prodromici alla cartella/ingiunzione e alla loro pretesa definitività se non impugnati. Con un secondo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. ha denunciato la violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, contestando l'affermazione secondo cui la precedente diffida o avviso di pagamento avrebbe dovuto essere obbligatoriamente impugnata; secondo il ricorrente, quell'atto non era tra quelli tipici elencati dalla norma e la sua mancata impugnazione non impediva di contestare successivamente l'ingiunzione di pagamento, primo atto tipico di imposizione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello avesse effettivamente esaminato la censura relativa all'atto prodromico e avesse espresso in modo sufficiente la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la diffida di pagamento, non essendo un atto espressamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, costituisce una facoltà di tutela e non un onere; pertanto, la sua mancata impugnazione non cristallizza la pretesa tributaria e non impedisce l'impugnazione successiva dell'ingiunzione di pagamento, quale primo atto tipico di imposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    omesso esame dei motivi di appello e conseguente nullità della sentenza

    La censura di nullità per omesso esame è stata respinta perché il giudice di appello aveva comunque affrontato il tema decisivo, rendendo comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione dell’art. 19 d.lgs 546/1992

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza nella parte in cui la sentenza impugnata aveva considerato obbligatoria l'impugnazione della diffida di pagamento.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    atto non espressamente indicato

    Gli atti non tipizzati dalla norma, come la diffida di pagamento, sono impugnabili facoltativamente; la loro mancata impugnazione non preclude la successiva impugnazione degli atti tipici elencati dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto non espressamente ricompreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è una facoltà difensiva e non un onere, sicché la sua mancata contestazione non determina la stabilizzazione definitiva della pretesa fiscale o parafiscale.
  • L'omesso esame di un motivo di appello non sussiste quando la sentenza d'appello affronti la questione sostanziale devoluta, sia pure con sintesi, purché emerga in modo controllabile la ratio decidendi.
  • Quando un atto prodromico non sia tipizzato tra quelli impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il contribuente può attendere il successivo atto tipico di imposizione per far valere le proprie difese nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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