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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34661/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dai genitori di un neonato per le gravissime lesioni cerebrali riportate dal figlio a seguito di ipossia intra partum, che gli attori riconducevano al ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo e all’inadeguata assistenza rianimatoria subito dopo il parto. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il danno biologico, il danno da perdita della capacità lavorativa del minore e il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei genitori, rigettando però le ulteriori voci patrimoniali richieste dai genitori per assistenza e spese future. In appello i genitori avevano chiesto un maggior ristoro, e la Corte territoriale aveva liquidato ulteriori somme. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione dei criteri di liquidazione del danno per mancata applicazione della compensatio lucri cum damno rispetto alla futura pensione di invalidità civile che il minore avrebbe percepito al compimento della maggiore età, sostenendo che tale prestazione assistenziale sarebbe certa e determinabile e che quindi avrebbe dovuto essere detratta dal risarcimento per perdita della capacità lavorativa; (2) violazione delle norme sulla liquidazione del danno patrimoniale futuro, per avere la Corte d’appello liquidato il danno in forma capitale e non in rendita, senza considerare la presumibile ridotta aspettativa di vita del minore gravemente disabile e senza applicare l’art. 2057 c.c. La ricorrente richiamava inoltre il decesso del minore intervenuto nelle more del giudizio, reputandolo rilevante ai fini del danno futuro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la compensazione perché il vantaggio dedotto (pensione di invalidità futura) non era ancora certo nel suo verificarsi e nel suo esatto ammontare; la ricorrente non ha fornito argomentazioni idonee a superare tale impostazione. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la liquidazione del danno permanente in forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce una facoltà del giudice, non un obbligo, e che nel caso concreto non risultava né una specifica domanda di parte in tal senso né un vizio della decisione tale da integrare un eccesso di potere del giudice di merito. La Cassazione ha quindi confermato l’impianto della decisione d’appello e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato come base delle censure di legittimità; la Corte ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati su violazione di legge e vizio motivazionale, non colpissero la ratio decidendi o non integrassero un errore di diritto rilevante.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno e nesso di derivazione causale tra fatto illecito e pregiudizio economico.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato quale criterio di liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 2057 c.c.

    la liquidazione del danno permanente può avvenire sotto forma di rendita vitalizia; la scelta è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e deve essere accompagnata da opportune cautele.

  • art. 1872 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in combinazione con gli artt. 2056 e 2057 c.c.

  • art. 1882 c.c.

    richiamato nel passaggio che menziona, tra le possibili cautele della rendita, la stipulazione di una polizza sulla vita a premio unico.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    dispone l’oscuramento dei dati identificativi delle parti e del minore.

  • L. n. 118/1971

    richiamata dalla ricorrente per sostenere la certezza del futuro diritto alla pensione di invalidità civile.

Massime di principio

  • La compensatio lucri cum damno è utilizzabile solo quando il vantaggio dedotto come detraibile sia causalmente ricollegabile al fatto dannoso e risulti certo nel suo verificarsi e nel suo ammontare; se il vantaggio è soltanto eventuale o non ancora determinabile, la detrazione non può essere operata.
  • Chi deduce in cassazione l’erronea mancata applicazione della compensatio deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e dimostrare perché il vantaggio sarebbe certo e liquidabile; una censura che prescinda da tale ratio è inammissibile.
  • La liquidazione del danno permanente in forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. non costituisce un diritto della parte, ma una facoltà del giudice di merito, esercitabile tenendo conto della natura del danno e delle condizioni delle parti e predisponendo adeguate cautele.
  • L’omessa adozione della rendita non integra di per sé errore di diritto se non risulta una specifica richiesta in tal senso e non emergono elementi che rendano doverosa quella modalità di liquidazione rispetto alla capitalizzazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenienza di fatti successivi alla decisione impugnata non può fondare, da sola, una censura idonea a sovvertire una statuizione correttamente motivata secondo la situazione esistente al momento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieErrore medicoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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