Sentenza del 08/06/2015 n. 2485 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - Benefici prima casa - Godimento agevolazione - Residenza anagrafica - Diciotto mesi acquisto - Mancata acquisizione - Non rileva - Effettiva proposizione domanda - Rileva - Revoca benefici prima casa - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e il conseguente recupero delle maggiori imposte di registro e ipotecarie-catastali. L’ente impositore aveva ritenuto non rispettato il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza anagrafica, valorizzando la mancata acquisizione formale della residenza entro tale termine. La questione riguardava invece se fosse sufficiente dimostrare che la domanda di trasferimento della residenza fosse stata effettivamente presentata entro i diciotto mesi dall’acquisto.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Ai fini del mantenimento dell’agevolazione prima casa rileva la data di effettiva presentazione della domanda di residenza al Comune entro diciotto mesi dall’acquisto, non necessariamente la data in cui la residenza viene formalmente acquisita o registrata. Poiché risultava provata la tempestiva proposizione della domanda, la revoca dei benefici e il recupero delle maggiori imposte non erano fondati.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto
Il requisito temporale è rispettato quando il contribuente dimostra di avere presentato effettivamente la domanda di trasferimento della residenza entro il termine previsto. Non è decisivo che il procedimento amministrativo si sia concluso o che l’iscrizione anagrafica sia stata formalizzata successivamente.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, il termine di diciotto mesi deve essere valutato considerando la data in cui la domanda di residenza è stata effettivamente presentata al Comune, purché tale presentazione sia dimostrabile.
- I ritardi dell’amministrazione comunale nella conclusione del procedimento anagrafico non dovrebbero ricadere sul contribuente che abbia tempestivamente adempiuto al proprio obbligo.
- È essenziale conservare documentazione idonea a provare la tempestiva richiesta, come ricevute telematiche, protocolli comunali, dichiarazioni di cambio di residenza o altra attestazione ufficiale.
- La sola mancata acquisizione formale della residenza entro i diciotto mesi non giustifica automaticamente la revoca dell’agevolazione, se il contribuente dimostra di avere presentato la domanda entro il termine.
- La valutazione dipende dalla prova concreta della data di presentazione della domanda e dalla verifica degli ulteriori requisiti previsti per le agevolazioni prima casa.
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