Cassazione Penale, Ordinanza n. 10425/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Locri, aveva ridotto la pena irrogata a più imputati, tra cui due soggetti che, dopo avere in appello rinunciato a tutti i motivi di gravame salvo quello sulla pena, hanno poi proposto ricorso per cassazione tramite difensore. I ricorrenti deducevano violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di appello avesse definito il concordato senza alcuna effettiva verifica della sussistenza di cause di non punibilità, limitandosi a formule di stile e senza valutare gli atti di indagine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità, perché miravano a contestare profili già coperti dalla scelta processuale compiuta in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè la rinuncia ai motivi di appello e l'adesione al concordato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la scelta della parte di rinunciare ai motivi di gravame delimita l'oggetto del successivo controllo di legittimità; non sono deducibili in cassazione censure relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Il motivo volto a lamentare l'omessa considerazione delle cause di non punibilità è inammissibile quando si traduca nella contestazione di profili non più scrutinabili dopo l'adesione al concordato e la rinuncia ai motivi di appello.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammesso solo per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni espressamente rinunciate in appello, né per lamentare la mancata verifica officiosa delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che si deducano profili specificamente ammessi dal controllo di legittimità.
- La verifica di legittimità sulla sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è circoscritta ai vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece ammissibili contestazioni che attengano a meri profili di opportunità o di dosimetria non trasfusi in illegalità.
Come è indicizzato
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