Sentenza del 17/04/2018 n. 1754 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Appello - Giudizio di primo grado - Parte contumace - Mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile, poiché non è stato notificato o comunque proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado. La contumacia della parte nel primo grado non esonera l'appellante dall'obbligo di coinvolgerla nel giudizio di appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello non è stato proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado. La mancata evocazione in giudizio anche della parte contumace impedisce la corretta instaurazione del giudizio di secondo grado e determina la carenza di un requisito essenziale dell'impugnazione previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
La norma impone che il giudizio di appello sia instaurato nei confronti di tutte le parti del primo grado, anche se una di esse è rimasta contumace. L'omissione comporta l'inammissibilità dell'appello per carenza di un requisito essenziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve essere rivolto contro tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
- La contumacia nel primo grado non elimina la qualità di parte e non consente di omettere quella parte nella notifica o nella proposizione dell'appello.
- Prima di proporre appello è necessario verificare integralmente il contraddittorio del primo grado e includere tutti i soggetti processuali, anche quelli non costituiti.
- La mancata chiamata di una sola delle parti necessarie può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
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