Cassazione Penale, Ordinanza n. 05338/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva rideterminato la pena in anni 10 e mesi 8 di reclusione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, pronunciata in sede di rinvio dopo precedente annullamento parziale della Cassazione, che aveva rideterminato la pena in anni 10 e mesi 8 di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva contestata. Con il secondo motivo ha lamentato assenza di motivazione sulla dosimetria sanzionatoria, in particolare sulle pene in aumento per la continuazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché attinente a questione di diritto già decisa nel giudizio rescindente e quindi non più sindacabile in rinvio; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la motivazione sulla pena era comunque sufficiente, essendo gli aumenti per continuazione contenuti e inferiori al limite legale.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
È richiamato dal ricorrente per contestare la recidiva; la Corte non entra nel merito perché la censura è preclusa nel giudizio di rinvio, essendo già stata decisa dalla sentenza rescindente.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di cassazione per ogni questione di diritto già decisa; perciò non sono proponibili in rinvio doglianze precluse o già esaminate.
art. 81, ultimo comma, c.p.
È richiamato per affermare che gli aumenti di pena per continuazione erano comunque contenuti e inferiori al limite di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio sono precluse le censure che investono questioni di diritto già decise dalla sentenza rescindente della Cassazione; il giudice di rinvio e le parti devono conformarsi a tale decisione.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando mira a rimettere in discussione un punto già definito nel precedente giudizio di legittimità.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando gli aumenti per continuazione risultano espressamente contenuti e collocati entro i limiti di legge, non essendo necessaria una motivazione analitica ulteriore in assenza di specifiche anomalie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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