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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11198/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stato richiamato il principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile non solo quando è indeterminato, ma anche quando non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la decisione di primo grado, pronunciata nei suoi confronti per reati fallimentari. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano formulate in modo generico, sia sul piano intrinseco sia su quello estrinseco, perché basate su considerazioni vaghe e non correlate alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma incriminatrice richiamata quale base della contestazione dei reati fallimentari oggetto del giudizio di merito.

  • art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Disposizione richiamata per l'aggravamento/collegamento alla fattispecie fallimentare contestata.

  • art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Disposizione richiamata in relazione alla responsabilità penale per i fatti di bancarotta contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • L'inammissibilità può derivare non solo da motivi intrinsecamente indeterminati, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le doglianze e la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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