Sentenza n. 263/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 11/2025, depositata e resa pubblica il 10.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1072/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Napoli, resa quale giudice del lavoro. La pronuncia aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente attribuzione complessiva di euro 1.000,00 oltre accessori e spese. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 giugno 2025; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non risultando provato l’adempimento del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha rilevato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l’adempimento. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’assenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penale è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già spettanti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario. È stato fissato quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per proporre l’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Le relative disposizioni sui termini processuali risultano rispettate.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso infruttuosamente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 1 c.p.a.
La funzione dell’astreinte è collegata all’effettività della tutela giurisdizionale, mediante una pressione economica sull’amministrazione inadempiente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che impone una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare sin dall’origine un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancanza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato per l’adempimento e cessando con l’adempimento spontaneo dell’amministrazione, anche dopo l’insediamento del commissario ad acta.
- La penalità di mora deve mantenere una funzione compulsoria e non trasformarsi in fonte di sproporzionata locupletazione; pertanto, la sua quantificazione deve prevedere un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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