Sentenza del 07/07/2017 n. 16787 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito IRPEG relativo al periodo d'imposta 1997, pari a Lire 280.647.000, oltre agli interessi e al risarcimento del maggior danno da ritardato adempimento ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto anche il maggior danno, ritenendo sufficiente la produzione dei bilanci e la produttività dell'impresa. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione per carenza di motivazione, contestando sia l'accertamento dell'esistenza del danno sia la sua quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e meramente assertiva la motivazione della CTR. La produzione dei bilanci non era stata adeguatamente esaminata e non era stato dimostrato che il tempestivo rimborso avrebbe consentito alla società di impiegare il denaro in modo da neutralizzare gli effetti dell'inflazione. Inoltre, la CTR aveva erroneamente ritenuto non contestata la quantificazione del danno, mentre la contestazione integrale della pretesa risarcitoria da parte dell'Agenzia comprendeva anche tale quantificazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 1224, comma 2, codice civile
Il creditore può provare di aver subito un danno maggiore.
Il maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria, compreso il danno da svalutazione monetaria, non è automatico: deve essere allegato e provato dal creditore, dimostrando che il tempestivo pagamento avrebbe consentito un impiego del denaro idoneo a neutralizzare gli effetti dell'inflazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Consente di censurare in cassazione l'omesso esame o la carenza della motivazione su fatti decisivi. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta insufficiente perché non indicava quali dati dei bilanci dimostrassero il danno né spiegava il criterio utilizzato per quantificarlo.
Art. 378, codice di procedura civile
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la contribuente si è avvalsa di tale facoltà.
Art. 1224, comma 1, codice civile
In caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro sono dovuti gli interessi moratori; nel caso esaminato, il rimborso del credito tributario e gli interessi primari erano già stati riconosciuti, mentre restava controverso il maggior danno.
Massime di principio
- Il contribuente che chiede il maggior danno per il ritardato rimborso fiscale deve fornire una prova concreta e specifica, non essendo sufficiente dimostrare la mera produttività dell'impresa o depositare genericamente i bilanci.
- La prova deve collegare il ritardo dell'Amministrazione a una concreta perdita economica, dimostrando quale impiego del denaro sarebbe stato effettuato tempestivamente e quale rendimento avrebbe consentito di neutralizzare la svalutazione monetaria.
- I bilanci possono costituire elementi probatori, ma devono essere pertinenti al periodo interessato, analizzati dal giudice e utilizzati per individuare il rendimento degli investimenti o dell'impiego alternativo della liquidità, non semplicemente la redditività generale dell'impresa.
- La quantificazione del maggior danno deve essere motivata con criteri verificabili e coerenti con la prova fornita; non può essere accolta automaticamente sulla base della sola richiesta del contribuente.
- La contestazione integrale dell'esistenza del danno da parte dell'Amministrazione comprende normalmente anche la contestazione della relativa quantificazione, salvo un'esplicita ammissione o mancata contestazione specifica.
- Il riconoscimento del credito tributario e degli interessi non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del maggior danno: quest'ultimo richiede un autonomo e rigoroso accertamento probatorio.
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