Cassazione Civile, Sentenza n. 4830/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione del 17 gennaio 2011 (prot. 0003995) con cui la Provincia di Brescia ha irrogato a Fin-Beton una sanzione pecuniaria di € 6.244.966,40 per violazione delle norme ambientali (ricezione e movimentazione/trasporto di terre e rocce da scavo senza i prescritti formulari di identificazione). I ricorrenti hanno dedotto plurime censure: violazioni procedurali (mancata concessione dei termini ex art.183 c.p.c.), incompetenza del giudice civile per connessione con procedimento penale (art.24 L.689/1981), assorbimento dell'illecito amministrativo nel penale (art.9 L.689/1981), violazione del principio di personalità della sanzione e mancata individuazione dell'autore materiale (art.6 L.689/1981), erronea qualificazione delle terre e rocce (necessità o meno del parere ARPA ai sensi dell'art.186 d.lgs.152/2006; possibilità di acquisirlo successivamente), contestazioni sulla riconducibilità di tutti i trasporti a Fin-Beton (e non ad altri soggetti come Fogliata SRL), deduzioni sulla buona fede/errore scusabile, e contestazioni sul cumulo materiale delle sanzioni (art.8 L.689/1981). I ricorrenti hanno inoltre lamentato omissioni probatorie e errori nella valutazione delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali motivi: la censura sulla mancata concessione dei termini ex art.183 c.p.c. non ha dimostrato pregiudizio; non sussiste la connessione oggettiva con il procedimento penale ai sensi dell'art.24 L.689/1981 (la pregiudizialità richiesta per spostare la competenza non è dimostrata); non opera assorbimento dell'illecito amministrativo nel penale (art.9 L.689/1981) perché le fattispecie astratte sono diverse; la responsabilità solidale dell'ente (art.6 L.689/1981) è legittima anche se non è stata identificata la persona fisica autrice materiale; l'art.186 d.lgs.152/2006 richiede, ratione temporis, il parere ARPA preventivo per ricondurre le terre e rocce al regime di non-rifiuto e, in assenza di tale parere, il materiale è rifiuto e richiede il formulario (art.193) — la possibilità di acquisire il parere ex post indicata dal TAR Lombardia non vincola la decisione civile nel caso esaminato; non è riconosciuto l'errore scusabile né la buona fede sulla base degli atti prodotti; ogni trasporto costituisce condotta autonoma sanzionabile (applicazione del cumulo materiale ai sensi dell'art.8 L.689/1981); le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono manifestamente infondate. Pertanto confermate le decisioni di merito e respinto l'appello/ricorso in cassazione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma IV
Norma richiamata nella contestazione originaria: sanzione per gestione illecita di terre/rocce da scavo (contestazione per ricezione/movimentazione senza formulari). La Corte ha preso atto dell'accertamento amministrativo in base alla normativa ambientale richiamata.
Il formulario di identificazione è obbligatorio per il trasporto di rifiuti; l'assenza del formulario determina la configurabilità dell'illecito amministrativo contestato.
La disciplina delle terre e rocce da scavo è normativa speciale che consente l'esclusione dal regime dei rifiuti solo al ricorrere di condizioni e procedure specifiche: è necessario il progetto e, quando non vi sia una procedura autorizzativa, occorre comunque il parere preventivo dell'ARPA; in assenza del parere il materiale resta rifiuto e richiede il formulario.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 24
Lo spostamento di competenza al giudice penale richiede una connessione oggettiva tale che l'accertamento amministrativo sia antecedente e logico necessario per l'esistenza del reato; nel caso esaminato tale pregiudizialità non sussiste.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 9
Il principio di specialità (assorbimento) si applica solo se la fattispecie speciale contiene tutti gli elementi della fattispecie generale più elementi specializzanti; qui non è ravvisata tale specialità fra norma penale (art.256 D.Lgs.152/2006) e norma amministrativa (art.258 comma 4 D.Lgs.152/2006).
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 6
Consente la responsabilità solidale dell'ente per la sanzione amministrativa anche quando non sia identificato l'autore materiale; l'ingiunzione è valida se risulta che l'ente ha ricevuto i rifiuti.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 5
Prevede il concorso di persone nell'illecito amministrativo: la sanzione può colpire tutti i partecipanti che abbiano concorso alla realizzazione dell'illecito.
Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 8
Stabilisce il regime del cumulo delle sanzioni amministrative: in presenza di condotte distinte e autonome (es. più trasporti) si applica il cumulo materiale; non opera la continuazione come nel diritto penale.
Legge 24 novembre 1981, art. 3
L'esimente della buona fede richiede elementi positivi che inducano ragionevole convinzione della liceità; l'onere della prova spetta a chi la invoca e non si è ritenuto soddisfatto nel caso di specie.
Norma penale che sanziona attività di raccolta/trasporto/smaltimento senza autorizzazione: la Corte ha distinto la fattispecie penale da quella amministrativa, escludendo l'assorbimento e la rimessione automatica al giudice penale.
Codice di procedura civile, art. 183
Regola termini e memorie nel processo civile ordinario; la Corte ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (modello speciale), la mancata concessione dei termini non è di per sé motivo risolutivo se non dimostrato il pregiudizio.
Massime di principio
- Per le terre e rocce da scavo il regime di 'non rifiuto' è l'eccezione: il soggetto che intende avvalersene deve dimostrare preventivamente il rispetto delle condizioni previste dall'art.186 (parere ARPA quando previsto); in mancanza il materiale è rifiuto e richiede il formulario di trasporto.
- La mancata identificazione dell'autore materiale non esclude la legittimità dell'ingiunzione verso la persona giuridica destinataria che abbia ricevuto il materiale: opera la responsabilità solidale ex art.6 L.689/1981.
- La connessione con un procedimento penale (spostamento di competenza al giudice penale) richiede che l'accertamento amministrativo sia logicamente necessario per l'esistenza del reato; la mera sovrapponibilità di questioni fattuali non basta.
- Il principio di specialità (assorbimento dell'illecito amministrativo nel penale) si applica solo se la fattispecie speciale contiene integralmente la fattispecie generale più elementi specializzanti: va esaminata la corrispondenza delle fattispecie astratte, non solo dell'interesse tutelato.
- Ogni trasporto costituisce, normalmente, condotta autonoma sanzionabile: in materia di illeciti amministrativi il cumulo materiale per azioni distinte è la regola e la continuazione penale non trova equivalente automatico (art.8 L.689/1981).
- L'eccezione di errore scusabile o buona fede richiede prova di fatti positivi idonei a creare un ragionevole convincimento della liceità: semplici comunicazioni o ambiguità dell'ente non sono di per sé sufficienti.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione le parti non possono introdurre nel corso del procedimento nuovi motivi che non figuravano nell'atto introduttivo; le istanze istruttorie tardive possono essere dichiarate inammissibili.
- Decisioni amministrative o del TAR su aspetti incidentali (es. possibilità di parere ARPA ex post) non sono vincolanti nel giudizio civile; la valutazione del rispetto delle procedure ambientali resta di competenza del giudice che decide il caso concreto, con il relativo onere probatorio a carico del resistente/ricorrente a seconda dell'oggetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4833/2021 del 23/02/2021
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4834/2021 del 23/02/2021
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4836/2021 del 23/02/2021
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4839/2021 del 23/02/2021
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4840/2021 del 23/02/2021
- Sentenza civile · 23 feb 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 4841/2021 del 23/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →