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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4834/2021 del 23/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, pur avendo ritenuto sussistente la legittimazione attiva della Sieleva, aveva rigettato la pretesa creditoria avanzata con decreto ingiuntivo. Il motivo principale accolto dalla Cassazione era che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un'eccezione (il mancato rispetto dell'art.16 del capitolato d'appalto) che l'AS.P. aveva formulato solo in primo grado e non aveva riproposto in appello, perciò la Corte d'appello ha deciso su di un tema abbandonato dalla parte resistente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio. In sostanza la Corte suprema ha ritenuto errato il ricorso alla previsione contrattuale (art.16) non riproposta in appello dall'AS.P.; di conseguenza la decisione di merito che si era basata su tale eccezione è stata annullata e la vicenda torna in appello per essere deciso correttamente senza il motivo non riproposto.

Norme richiamate

  • art.16 capitolato d'appalto

    Si tratta di una clausola contrattuale che subordinava l'emissione della fattura alla controfirma, da parte della stazione appaltante, dei rapporti di intervento; nella sentenza è stato rilevato che tale eccezione, pur valida nel merito, non era stata riproposta in appello dall'AS.P. e quindi non poteva costituire fondamento della decisione di secondo grado

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso in relazione alla correttezza del procedimento e alla adeguata formazione del giudicato: nella decisione emerge che le regole sul procedimento d'appello e sull'autoresponsabilità delle parti incidono sull'obbligo di riproporre le eccezioni in appello

  • art.161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità della sentenza impugnata; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione d'appello ha errato nel prendere a fondamento un'eccezione non riproposta, giustificando la cassazione per violazione delle regole processuali

  • art.360, comma 1, n.4 c.p.c.

    Fondamento della cassazione per violazione di legge e per motivazione errata: la Corte ha ritenuto che l'appello doveva essere deciso tenendo conto delle eccezioni effettivamente riproposte e non di elementi abbandonati

  • art.346 c.p.c.

    Norma interpretata alla luce della giurisprudenza citata per affermare l'obbligo delle parti di riproporre in appello le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, pena la loro perdita

  • art.343 c.p.c.

    Richiamato indirettamente nel contesto delle conseguenze processuali per le domande/eccezioni non riproposte ed in relazione all'ipotesi di appello incidentale quando necessario

  • L. n. 353/1990 e giurisprudenza (Cass. Sez. U. n.7940/2019, Rv.653280)

    Ricordata per il principio secondo cui, dopo le modifiche al processo di cognizione, le parti devono esplicitamente riproporre in appello le questioni non accolte in primo grado per evitare la presunzione di rinuncia; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'uso in appello dell'eccezione non riproposta

Massime di principio

  • In appello le parti devono riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte in primo grado: il mancato riproporle implica la loro perdita e impedisce che costituiscano base della decisione di secondo grado
  • La Corte d'appello non può fondare la propria decisione su eccezioni o oneri probatori che la parte resistente non ha riproposto in appello; se lo fa, la decisione è vulnerabile di cassazione per violazione di legge o per motivazione errata
  • L'eccezione di mancato rispetto di clausole contrattuali (es. art.16 del capitolato) resta rilevante nel merito ma, se non riproposta in appello dall'originario resistente, non può essere utilizzata dall'appellante o dal giudice di ufficio come motivo decisorio
  • Se è accertato un errore procedurale di questo tipo, la Cassazione di norma cassa e rinvia alla Corte d'appello per nuovo esame, eventualmente con diversa composizione
  • Prassi consigliata: in caso di impugnazione, riepilogare e riproporre espressamente tutte le eccezioni e le domande non accolte in primo grado nel primo atto difensivo di appello e nelle conclusioni, per evitare la perdita per rinuncia processuale

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