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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della delibera del commissario ad acta per la Regione Campania n. 6 del 25 marzo 2021, con la quale si è statuito “di disporre l'addebito, a carico della controparte, dell'importo di euro 42.910,79 – pari alla differenza tra euro 990.000,00 già liquidate – ed euro 947.089,21 da liquidare, incaricando gli Uffici di competenza – con ogni mezzo – al recupero della somma di euro 42.910,79”; b) della nota della Regione Campania PG/2021/0167807 del 29 marzo 2021, con la quale, alla luce della suddetta delibera commissariale, si è chiesto “all'ATS-CNR di restituire la somma di € 42.910,79 indebitamente percepita”; c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202102442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo la rinuncia regolare ed efficace perché notificata alle controparti e non seguita da opposizione finalizzata alla prosecuzione della lite. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione dei contrapposti interessi e della peculiarità delle questioni trattate. Il contributo unificato è rimasto a carico dell'ente ricorrente.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera commissariale e nota regionale aventi a oggetto il recupero di euro 42.910,79 ritenuti indebitamente percepiti

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (regione)

La controversia

L'ente capofila dell'ATS ha impugnato la delibera del commissario ad acta per la Regione Campania che disponeva l'addebito e il recupero di euro 42.910,79, nonché la conseguente nota regionale con cui veniva richiesta la restituzione della somma. Prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio, notificata alle controparti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Nessuna parte ha formulato opposizione alla prosecuzione della lite.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata alle controparti e non oggetto di opposizione alla prosecuzione della lite, è stata ritenuta regolare ed efficace e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio, concluso con declaratoria di estinzione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle norme sulla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle controparti è efficace quando non venga formulata opposizione finalizzata alla prosecuzione della lite; in tal caso il giudice dichiara estinto il giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese quando sussistano giusti motivi, quali la contrapposizione degli interessi e la peculiarità delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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