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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00664/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una contribuente, del silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso del 50% dell'IRPEF versata negli anni 2002-2006, connessa alle agevolazioni fiscali previste per gli eventi sismici nella provincia di Catania. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio, ritenendo spettante il rimborso anche in favore di un soggetto che svolge attività d'impresa, sul rilievo che l'Agenzia non avesse contestato quel punto e che l'eventuale rispetto del regime de minimis potesse essere verificato in fase esecutiva mediante autodichiarazione della parte istante. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina interna e unionale sugli aiuti di Stato e sul regime de minimis, oltre che dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il diritto al rimborso non potesse essere riconosciuto in assenza di prova, gravante sul contribuente, del rispetto delle condizioni poste dal regolamento UE n. 1407/2013 e del limite massimo degli aiuti de minimis nel triennio rilevante.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, quando il richiedente il rimborso svolga attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto se il beneficio individuale sia conforme al regolamento de minimis applicabile, poiché la compatibilità dell'aiuto non può essere presunta né può bastare che il singolo importo domandato sia inferiore alla soglia: occorre accertare il massimale complessivo degli aiuti de minimis nel periodo di riferimento. Poiché la CTR aveva omesso tale verifica e aveva impropriamente rimesso la dimostrazione a una fase successiva, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato come base normativa dell'agevolazione fiscale oggetto della domanda di rimborso.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato come disposizione collegata alla disciplina del rimborso richiesto.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati come norme unionali in tema di aiuti di Stato e di compatibilità con il mercato interno.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Applicato quale regolamento sul regime de minimis; la Corte afferma che la spettanza del beneficio dipende dalla verifica concreta del rispetto delle sue condizioni, incluso il limite massimo triennale degli aiuti.

  • Decisione (UE) 2016/195

    Richiamata per ribadire l'incompatibilità generale delle misure di aiuto e la salvezza dei soli aiuti individuali che rispettino il regolamento de minimis applicabile al momento della concessione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per affermare che l'onere della prova del rispetto del regime de minimis grava sul contribuente richiedente il rimborso.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, in relazione all'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato ai fini della fissazione del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di aiuti di Stato e regimi de minimis, il giudice nazionale deve verificare in concreto la sussistenza di tutti i presupposti di compatibilità dell'aiuto individuale con il diritto unionale, non potendo limitarsi a constatare che l'importo richiesto sia inferiore alla soglia astratta prevista dal regolamento.
  • Quando il beneficio fiscale è richiesto da un soggetto che svolge attività economica, la prova del rispetto del regime de minimis, compreso il computo del plafond complessivo nel triennio di riferimento, grava sul contribuente che domanda il rimborso.
  • La disciplina de minimis opera come eccezione alla regola generale di incompatibilità degli aiuti di Stato: se la soglia o le condizioni applicative non risultano dimostrate, il beneficio non può essere riconosciuto.
  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, pur non avendo carattere generale e astratto, vincolano il giudice nazionale e impongono la disapplicazione delle norme interne incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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