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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36411/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza precedente debba leggersi, dopo la condanna alle spese della società ricorrente, con l'aggiunta delle parole "a favore del Difensore dichiaratosi antistatario". Ha inoltre incaricato la Cancelleria di annotare la correzione sull'originale dell'ordinanza corretta.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

La vicenda origina da un precedente giudizio di legittimità nel quale la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contro una sentenza della Corte d'appello, condannandola alle spese. Nel dispositivo di quell'ordinanza, però, era stata omessa la statuizione che attribuiva le spese al difensore dichiaratosi antistatario, sebbene tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, poi riunito ad altro ricorso identico, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la previsione "a favore del difensore dichiaratosi antistatario".

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La norma consente la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione quando vi sia un'omissione o un refuso che non incide sul contenuto decisorio sostanziale ma ne richiede l'integrazione formale.

Massime di principio

  • Quando nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione sia omessa, per mero errore materiale, la statuizione sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, l'omissione è emendabile mediante il rimedio della correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione può limitarsi all'inserimento della formula mancante nel dispositivo originario, senza riapertura del giudizio di legittimità e senza modifica del capo decisorio sostanziale sulle spese.
  • Il rimedio della correzione è utilizzabile quando l'errore sia obiettivamente riconoscibile dal testo del provvedimento e dagli atti, e consista in una mera omissione formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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