Cassazione Civile, Ordinanza n. 37973/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno 2002, ai fini Irpef e addizionali, una plusvalenza di euro 80.000 ritenuta derivante dal trasferimento oneroso di un'autorizzazione per il servizio di noleggio di auto con conducente. Il contribuente ha contestato l'accertamento davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello la pretesa è stata confermata. In Cassazione ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e difetto di motivazione della sentenza d'appello su specifiche censure relative a motivazione dell'avviso, allegazione degli atti, partecipazione al contraddittorio e prova dell'incasso; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto legittimo un avviso carente di prova della percezione del corrispettivo e del quantum, oltre che privo di indicazione adeguata delle fonti utilizzate per stimare il prezzo; 3) erronea distribuzione dell'onere probatorio, avendo la CTR posto a carico del contribuente la dimostrazione di aver incassato meno di quanto accertato, senza prima richiedere all'Ufficio di provare l'esistenza e l'ammontare del corrispettivo; 4) infondatezza dell'assunto secondo cui l'attività di noleggio con conducente sarebbe imprenditoriale e, comunque, impossibilità di trarre da tale qualificazione la prova del valore economico attribuito all'autorizzazione. La Corte accoglie i motivi terzo e quarto, ritenendo che la sentenza impugnata non abbia affrontato il punto decisivo della correttezza del procedimento di quantificazione della plusvalenza e del necessario accertamento del corrispettivo effettivo, mentre rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto rilevante dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza della CTR limitatamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è motivata dalla carenza della sentenza d'appello nell'esplicitare il criterio logico e probatorio seguito per la determinazione della plusvalenza tassata, non essendo stato adeguatamente esaminato il tema del corrispettivo effettivamente percepito e della correttezza del procedimento di quantificazione dell'imponibile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia sulle censure svolte in appello; la Corte rileva però che la CTR aveva comunque esaminato, sia pure sinteticamente, le questioni dedotte.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ravvisa la relativa violazione nel primo motivo.
art. 7, Statuto del contribuente
richiamato per contestare la motivazione e l'allegazione degli atti nell'avviso di accertamento.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla mancata risposta del contribuente all'invito dell'Ufficio in sede precontenziosa.
art. 86 TUIR
richiamato per affermare la tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione dell'autorizzazione come reddito d'impresa derivante da cessione d'azienda.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del corrispettivo e al suo ammontare.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice tributario.
art. 366 c.p.c.
la Corte applica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dichiarando inammissibile il motivo che non trascrive il contenuto dell'avviso di accertamento oggetto di censura.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità dei motivi di ricorso; la Corte ricava dalla sostanza delle censure la loro reale natura, superando l'erronea rubrica del primo motivo.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la sentenza impugnata non raggiunge il minimo costituzionale di motivazione, perché manca una compiuta esplicitazione del quadro probatorio e del ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di legittimità, la censura per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento richiede che il ricorso riproduca in modo specifico e testuale i passaggi rilevanti dell'atto impugnato, così da consentire il controllo della Corte esclusivamente sul contenuto del ricorso.
- L'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale comprende anche la corretta determinazione del corrispettivo quando la plusvalenza tassabile dipende da una cessione onerosa: non basta affermare in modo generico che l'operazione è avvenuta a titolo oneroso.
- Il giudice di merito deve affrontare espressamente le doglianze che investono il procedimento di quantificazione dell'imponibile; la motivazione è insufficiente quando si limita a confermare la tassabilità astratta del fatto senza spiegare il criterio logico-probatorio usato per fissare l'ammontare della base imponibile.
- La qualificazione fiscale di una operazione o di un'attività non può di per sé sostituire la prova del valore economico attribuito al bene o al diritto ceduto, se tale valore è elemento costitutivo della pretesa impositiva.
- Sussiste vizio di motivazione rilevante in cassazione quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e non raggiunge il livello minimo costituzionale di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost.
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