Sentenza n. 1918/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del decreto n. 736 in data 5 febbraio 2026 con il quale la Prefettura di Venezia ha revocato le misure di accoglienza disposte a favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Venezia del 5 febbraio 2026, n. 736, che aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza riconosciutegli, in quanto soggetto in stato di indigenza. Il testo non riferisce ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti: nel corso del giudizio, dopo la revoca in autotutela dell’atto impugnato, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la Prefettura aveva revocato in autotutela il decreto impugnato il 5 marzo 2026, dopo che il Tribunale di Venezia aveva sospeso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale. Non vi è stata pronuncia sulle spese di lite, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ha liquidato al difensore, a titolo di gratuito patrocinio e per il presente grado, il compenso per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, IVA e CPA; gli importi sono oscurati nel testo. La liquidazione è qualificata come decreto collegiale separatamente opponibile.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che, alla luce di quanto precede, dev’essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La revoca in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e seguita dalla richiesta del ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto della “natura dell’impegno professionale”,
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, che deve considerare i valori tariffari e la natura dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
nonché l’art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Nel processo amministrativo, per il patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002
La statuizione sulla liquidazione del compenso del difensore assume la forma sostanziale di decreto collegiale di liquidazione ed è separatamente opponibile.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione del compenso del difensore è qualificata, nel caso, come decreto collegiale ai sensi della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
con la precisazione che tale statuizione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002
Il decreto collegiale di liquidazione del compenso è autonomamente opponibile ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, l’amministrazione revoca in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente ne chiede la presa d’atto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Nel processo amministrativo con patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve tenere conto dei parametri tariffari e della natura dell’attività professionale, applicando il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002; la statuizione di liquidazione ha sostanza di decreto collegiale ed è separatamente opponibile.
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