Sentenza n. 120/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Comunale di Pomigliano d'Arco n.136 del 23.7.2021, con la quale è stato adottato il Piano urbanistico comunale componente strutturale - con relative Norme tecniche di attuazione ed elaborati tecnici allegati; b) della deliberazione della Giunta Comunale di Pomigliano d'Arco n.227 del 02.12.2021 ad oggetto "Proposta di piano urbanistico comunale (P.U.C), componente strutturale - valutazione delle osservazioni pervenute a seguito del periodo di pubblicazione e controdeduzione", con relativi allegati ed in particolare la scheda n.164 del 30.11.2021 recante osservazioni e controdeduzioni in merito alle aree di interesse della ricorrente; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi gli allegati alle citate deliberazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale di Pomigliano d'Arco n. 136 del 23 luglio 2021, di adozione del PUC – componente strutturale, e n. 227 del 2 dicembre 2021, di valutazione delle osservazioni e controdeduzione
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'adozione del Piano urbanistico comunale nella parte in cui i propri terreni, già aventi destinazione agricola nella precedente pianificazione, sono stati mantenuti a tale destinazione. Ha dedotto: l'irragionevolezza e l'illogicità delle scelte pianificatorie, sostenendo che gli immobili ricadessero in una zona pressoché integralmente urbanizzata; l'illegittimità della deliberazione di valutazione delle osservazioni, per il mancato recepimento delle osservazioni presentate e per l'omessa verifica istruttoria sui vizi denunciati; l'ulteriore irragionevolezza e strumentalità del mancato accoglimento delle osservazioni, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altre aree e osservazioni ritenute accoglibili. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il successivo PUC strutturale, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28 giugno 2022, e il PUC operativo, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 2 aprile 2025, non erano stati tempestivamente impugnati, pur avendo riconfermato la destinazione agricola dei terreni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le successive deliberazioni consiliari di approvazione del PUC, non impugnate dalla ricorrente, hanno infatti riconfermato la destinazione urbanistica contestata; pertanto, anche l'eventuale annullamento degli atti di adozione non avrebbe prodotto un risultato concretamente favorevole. Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito. Le censure erano generiche e non adeguatamente documentate. Le scelte di pianificazione urbanistica rientrano nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il piano perseguiva la riduzione del consumo di suolo e consentiva nuove residenze solo in aree già edificabili secondo il precedente PRG o in ambiti di riqualificazione e densificazione; i terreni della ricorrente, già agricoli nella precedente pianificazione, non rientravano in tali categorie. Non è stata ravvisata alcuna manifesta incoerenza o illogicità, né è stata provata una disparità di trattamento, la quale richiede l'identità assoluta della situazione comparata e un diverso trattamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 in favore di ciascuna amministrazione resistente, oltre accessori di legge ove dovuti.
Norme richiamate
L.R. Campania n. 16/2004
La legge regionale costituisce il quadro normativo richiamato per il processo di elaborazione del Piano urbanistico comunale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La pronuncia non richiama espressamente la disposizione, ma dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'approvazione di successivi atti di pianificazione non impugnati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro un atto di adozione di uno strumento urbanistico, intervengono gli atti successivi di approvazione che confermano la medesima destinazione urbanistica contestata, la mancata tempestiva impugnazione di tali atti determina la sopravvenuta carenza di interesse, se l'eventuale annullamento dell'atto originario non può produrre un concreto risultato favorevole per il ricorrente.
- Le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica esprimono un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o evidente travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- La contestazione della destinazione urbanistica non può fondarsi su deduzioni generiche circa l'avvenuta urbanizzazione dell'area, ma richiede allegazioni e documentazione idonee a dimostrare l'incoerenza manifesta della scelta pianificatoria rispetto ai criteri adottati dallo strumento urbanistico.
- L'eccesso di potere per disparità di trattamento in materia urbanistica presuppone l'identità assoluta della situazione posta a confronto e un diverso trattamento amministrativo; tale identità deve essere provata rigorosamente dall'interessato.
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