Ordinanza n. 2236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03315/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso di primo grado; richiesta cautelare di sospensione della pubblicazione non anonima del provvedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (società vigilata)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 3315/2026 e ha proposto istanza cautelare incidentale, limitata alla sospensione della pubblicazione del provvedimento in forma non anonima nelle more del giudizio d'appello. Dal testo non emergono i motivi di merito dell'appello. L'istanza è stata motivata dall'esigenza di tutelare la reputazione e l'identità delle parti durante la pendenza del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, impregiudicato il merito dell'appello, ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alla pubblicazione del provvedimento in forma non anonima. Ha ritenuto rilevante che il giudizio fosse soggetto al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a., con conseguente celere trattazione del merito, e che, nelle more, la pubblicazione in forma anonima fosse idonea a tutelare la reputazione delle parti senza apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata nella parte oggetto dell'istanza, fissando l'udienza di merito al 21 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel giudizio di appello; la relativa istanza è stata esaminata dal Consiglio di Stato.
art. 119 c.p.a.
Il rito accelerato applicabile alla controversia giustifica la celere trattazione del merito e consente, nelle more, di limitare la pubblicazione del provvedimento in forma non anonima.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, quando ciò sia richiesto dall'interessato e ricorrano esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a., la celere fissazione del merito costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'istanza cautelare relativa alla pubblicazione di un provvedimento.
- Nelle more della definizione di un giudizio, la pubblicazione anonima del provvedimento può essere disposta o mantenuta quando tutela la reputazione e l'identità delle parti senza determinare un apprezzabile sacrificio dell'interesse pubblico.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere limitato alla sola parte della sentenza la cui esecutività arrechi il pregiudizio dedotto, senza anticipare la decisione sul merito dell'appello.
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