Sentenza del 28/02/2017 n. 912 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Accertamento catastale - Provvedimento di classamento - Procedura docfa - Motivazione - Indicazione dati oggettivi e della classe attribuita - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di classamento e della rendita catastale, sostenendo che il provvedimento fosse insufficientemente motivato. La questione riguardava in particolare l'applicazione della procedura DOCFA, prevista dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, dopo una stima diretta eseguita dall'ufficio.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento quando esso indica i dati oggettivi rilevati dall'ufficio e la classe attribuita all'immobile. Tali elementi sono infatti conosciuti, o facilmente conoscibili, dal contribuente grazie alla struttura partecipativa della procedura DOCFA e possono essere confrontati con i dati dichiarati dal contribuente stesso. Non è quindi necessaria un'ulteriore motivazione analitica, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere le ragioni del classamento e di difendersi efficacemente.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75
Disciplina la procedura di attribuzione della rendita catastale mediante dichiarazione del contribuente e intervento dell'ufficio.
Regola la procedura DOCFA e il meccanismo partecipativo attraverso il quale il contribuente comunica i dati dell'immobile, poi verificati o rettificati dall'ufficio.
Cassazione, sentenza n. 2268 del 3 febbraio 2014
Ha affermato che, in caso di classamento derivante da procedura DOCFA e da stima diretta dell'ufficio, è sufficiente indicare i dati oggettivi rilevati e la classe attribuita, se tali elementi consentono al contribuente di comprendere la decisione e di difendersi.
Massime di principio
- Negli accertamenti catastali conseguenti alla procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere sintetica, purché riporti i dati oggettivi dell'immobile e la classe o rendita attribuita.
- La partecipazione del contribuente alla procedura DOCFA riduce la necessità di una motivazione particolarmente dettagliata, perché il contribuente conosce già i dati dichiarati e può confrontarli con quelli utilizzati dall'ufficio.
- Un avviso catastale è generalmente valido se consente di individuare la divergenza tra la dichiarazione DOCFA e la valutazione dell'ufficio, permettendo di proporre ricorso in modo consapevole.
- La motivazione potrebbe invece risultare insufficiente se l'atto non indica neppure i dati oggettivi, la classe attribuita o gli elementi necessari a comprendere la rettifica.
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