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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva proposto opposizione contro plurime cartelle esattoriali, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo occasionalmente e lamentando l'inesistenza della notificazione, con conseguente mancata formazione del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e accolto l'opposizione per mancata prova della notifica. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo inesistente la prima notifica dell'appello perché eseguita presso il difensore domiciliatario revocato e sostituito, e tardiva la seconda notifica. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 156, 159 e 160 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello al difensore revocato non fosse inesistente ma nulla e quindi rinnovabile; con gli altri motivi ha riproposto, in vista dell'eventuale decisione nel merito, questioni su giurisdizione, regolarità della notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la notificazione dell'atto di appello eseguita presso il difensore originario revocato e sostituito come nulla e non inesistente, dunque rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anche se la controparte aveva avuto conoscenza legale della sostituzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, che dovrà procedere a un nuovo esame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 159 e 160 c.p.c. per affermare che il vizio della notificazione, in presenza di determinati elementi essenziali, integra nullità e non inesistenza.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della notificazione e la sua rinnovabilità.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina dei vizi della notificazione, esclusa l'inesistenza nel caso di notifica al difensore revocato e sostituito.

  • art. 291 c.p.c.

    La notificazione nulla dell'appello è rinnovabile ai sensi di questa norma.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è ritenuto autosufficiente quanto al primo motivo, indicato come dirimente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nei motivi ulteriori per la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti del difensore originario, quando questi sia stato revocato e sostituito, non è inesistente ma nulla, con conseguente possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Ai fini della distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione occorre una lettura restrittiva dell'inesistenza, coerente con l'elaborazione delle Sezioni Unite, sicché il mero errore sul destinatario processuale non elimina il collegamento funzionale dell'atto con il procedimento notificatorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso è dirimente, le ulteriori censure che presuppongono la definizione del merito restano assorbite e non richiedono decisione autonoma.
  • La sanatoria o la rinnovazione della notificazione nulla impediscono che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per il solo fatto che la prima notificazione sia stata indirizzata al difensore revocato e sostituito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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