Cassazione Civile, Ordinanza n. 31459/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Le parti avevano prima stipulato un comodato biennale relativo a un impianto sportivo, con previsione dell'obbligo, alla scadenza, di concludere un contratto di affitto di durata almeno quadriennale. Successivamente, a seguito di una mediazione, il 22 marzo 2019 veniva raggiunto un accordo che prevedeva la concessione in locazione dell'impianto all'associazione sportiva, ma subordinava la validità dell'accordo al rilascio, entro quaranta giorni, di una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia del pagamento dei canoni; in difetto, il bene doveva essere restituito. Lo schema di contratto di locazione richiamato nell'accordo non risultava sottoscritto. Dopo il mancato rilascio della garanzia, il concedente notificava precetto per rilascio dell'impianto. L'associazione proponeva opposizione sostenendo l'assenza di un titolo esecutivo valido, perché la clausola sulla fideiussione sarebbe stata generica e indeterminata e l'accordo sarebbe stato privo di formula esecutiva; chiedeva inoltre di accertare l'avvenuta conclusione del contratto di locazione o, in subordine, di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché il risarcimento dei danni e il rimborso delle migliorie apportate. Il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dell'art. 1346 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto determinato l'obbligo di prestare la fideiussione nonostante, secondo la ricorrente, mancasse la determinazione del termine dell'obbligazione da garantire e dell'importo del rischio del garante; 2) violazione degli artt. 1321 e 1346 c.c., per avere la Corte territoriale interpretato l'accordo di mediazione facendo riferimento a uno schema contrattuale non sottoscritto, ritenuto dalla ricorrente contraddittorio e comunque non vincolante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un'interpretazione dell'accordo di mediazione e dei documenti ad esso richiamati, accertando in fatto che la fideiussione richiesta era una garanzia annuale da rinnovare di anno in anno fino al rilascio dell'impianto, quindi con oggetto e durata determinati. In tale prospettiva, non sussisteva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. I motivi di ricorso non censuravano la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto dell'accordo, attività non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1346 c.c.
La clausola sulla fideiussione non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto se, interpretata nel contesto degli accordi richiamati, consente di individuare una garanzia annuale da rinnovare fino alla riconsegna del bene.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte osserva che la censura non investe realmente la regola sull'accordo contrattuale, ma mira a contestare l'interpretazione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione il mero accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito nell'interpretazione del contratto.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte esclude la rilevanza della doppia conforme ai fini del motivo ex art. 360, n. 5, perché la censura proposta concerne violazione di legge e non omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 2932 c.c.
Citato nelle domande subordinate dell'opponente, che chiedeva una sentenza costitutiva in luogo del contratto di locazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sola ricostruzione del contenuto di un accordo compiuta dal giudice di merito, se non si deduce la violazione delle specifiche regole legali di interpretazione del contratto.
- La clausola che impone la prestazione di una fideiussione non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto quando, letta insieme ai documenti richiamati nell'accordo, consenta di individuare con sufficiente precisione durata, funzione e limite dell'obbligazione di garanzia.
- La deduzione di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. non può risolversi in una diversa lettura del regolamento negoziale offerta dalla parte, ove il giudice di merito abbia già accertato in fatto un contenuto chiaro e determinato.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale contrattuale e documentale, se la doglianza non individua la concreta violazione delle norme sull'ermeneutica negoziale.
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