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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20711/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità indiziaria in ordine a un omicidio aggravato e al porto illegale di arma, commessi il 31 ottobre 2022. La difesa aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura ex art. 299 c.p.p., deducendo: inutilizzabilità degli accertamenti del R.I.S. per mancato avviso ex art. 360 c.p.p.; violazione delle regole tecniche nello stub e possibile contaminazione ambientale dei residui di polvere da sparo; incompatibilità temporale tra l'allontanamento dall'autofficina e l'orario dell'omicidio; attendibilità dell'alibi desunto da videoriprese e tabulati telefonici. Il G.I.P. aveva dichiarato parzialmente inammissibile l'istanza perché riproduttiva di questioni già decise e l'aveva comunque rigettata nel resto. In appello cautelare il Tribunale di Palermo ha confermato il rigetto, dichiarando inammissibili come tardiva la memoria e come nuove, quindi non deducibili, le doglianze sulle esigenze cautelari; ha inoltre ritenuto reiterative e quindi non esaminabili le censure su filmati, sommarie informazioni e consulenza difensiva, valutando infondata la doglianza sull'art. 360 c.p.p. e non decisiva la consulenza balistica di parte. Il ricorso per cassazione ha riproposto sei motivi: 1) erronea applicazione dei principi sul giudicato cautelare e omesso esame della nuova consulenza balistica; 2) errata svalutazione del rischio di contaminazione e delle violazioni nelle modalità di prelievo e tracciabilità; 3) omesso confronto con la produzione difensiva e con la lettura comparata di filmati e tabulati; 4) motivazione illogica sul dato temporale della presenza presso l'autofficina e sulla dinamica del fatto; 5) nullità/inutilizzabilità per mancato avviso dell'accertamento tecnico irripetibile; 6) motivazione meramente apparente sulle esigenze cautelari e mancata considerazione della condotta successiva dell'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure che potevano essere esaminate e dichiarando irricevibili, in quanto attinenti a questioni già devolute in modo inammissibile al giudice cautelare, i motivi che miravano a rimettere in discussione il quadro indiziario già valutato. In particolare, la Corte ha affermato che il Tribunale aveva correttamente delimitato l'oggetto del proprio sindacato in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; ha ribadito che il prelievo mediante stub non integra, di per sé, accertamento tecnico irripetibile soggetto all'art. 360 c.p.p. e che il successivo esame è ripetibile; ha poi ricordato che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito, della tenuta degli indizi o dell'attendibilità delle fonti. Le doglianze difensive sono state considerate, nella sostanza, come mera proposta di una lettura alternativa dei fatti, inammissibile davanti alla Corte di cassazione. Ne è derivata la conferma della misura cautelare e la condanna del ricorrente alle spese processuali, con ordine di trasmissione del provvedimento al carcere ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    norma posta a fondamento dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    delimita il giudizio cautelare di appello e i poteri del giudice nel riesame della misura

  • art. 311 c.p.p.

    richiamato per l'ordinanza cautelare antecedente emessa dal Tribunale del riesame

  • art. 360 c.p.p.

    non applicabile, secondo la Corte, al prelievo stub; il successivo esame è ripetibile e non richiede l'intervento difensivo

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di ricorso per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    dedotto per denunciare nullità e inutilizzabilità, ma ritenuto infondato

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto per vizi di motivazione; la Corte ha escluso manifeste illogicità rilevanti in sede di legittimità

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato nei motivi in relazione alla motivazione del provvedimento

  • art. 182 c.p.p.

    evocato dal Tribunale per affermare la sanatoria della nullità eventualmente derivante dal mancato avviso

  • art. 183, comma 1, lett. a) c.p.p.

    evocato dal Tribunale per affermare la preclusione dell'eccezione di nullità

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dai motivi per contestare la valutazione della prova indiziaria

  • art. 273 c.p.p.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza, parametro del giudizio cautelare e del sindacato di legittimità

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari, richiamata nei motivi e nel sindacato sul provvedimento

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato nei motivi per la struttura e la motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno dell'asserita illegittimità del trattamento processuale

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno delle censure sulla valutazione degli indizi

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare di appello ex art. 310 c.p.p. il giudice può e deve delimitare il thema decidendum alle questioni effettivamente devolute con l'istanza originaria; non sono esaminabili le doglianze nuove, né quelle già valutate in precedenza e riproposte senza elementi realmente innovativi.
  • La pendenza di impugnazioni cautelari su un medesimo thema decidendum impedisce di rimettere nuovamente in discussione, con una nuova istanza de libertate, i medesimi punti già sottoposti al vaglio del giudice cautelare.
  • Il prelievo di particelle di polvere da sparo mediante stub non è, di per sé, attività di accertamento tecnico irripetibile soggetta alla disciplina dell'art. 360 c.p.p.; il successivo esame delle particelle è ripetibile e non richiede l'attivazione delle garanzie difensive tipiche dell'accertamento irripetibile.
  • Le doglianze sulla contaminazione dei reperti o sulla violazione di protocolli tecnici incidono, al più, sull'attendibilità della prova, ma non determinano automaticamente nullità o inutilizzabilità degli esiti acquisiti.
  • Nel giudizio di legittimità sui provvedimenti de libertate la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli indizi, dell'attendibilità delle fonti o dell'adeguatezza della misura; il controllo è limitato a violazioni di legge, mancanza di motivazione o manifesta illogicità risultante dal provvedimento.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, pur formalmente dedotta come vizio motivazionale, si risolva nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio e nella proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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