Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02340/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Savona che, in sede esecutiva, aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali era già stato riconosciuto colpevole con sentenze indicate nell'istanza. Il tribunale aveva escluso anche un riconoscimento parziale della continuazione, valorizzando il lungo arco temporale di commissione dei reati, la loro diversa natura e il fatto che alcuni episodi fossero frutto di determinazioni estemporanee. Nel ricorso si contestava tale valutazione, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura degli elementi processuali ai fini del riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato l'impostazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e approfondita di indici quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, nonché la programmazione, fin dal primo reato, almeno nelle linee essenziali dei fatti successivi. Poiché le censure miravano soltanto a proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato viene richiamata come oggetto della richiesta del ricorrente e come istituto che richiede la programmazione originaria dei reati successivi, valutabile anche in sede esecutiva.

  • art. 666 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione viene investito della domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, non può essere fondato su un singolo indice isolato, ma richiede una valutazione complessiva e concreta di più elementi sintomatici della preventiva ideazione unitaria.
  • Ai fini della continuazione è necessario che, al momento del primo reato, i fatti successivi risultino programmati almeno nelle loro linee essenziali; non basta che i reati presentino un generico collegamento o una mera contiguità formale.
  • La diversa natura dei reati, il lungo arco temporale tra le condotte e l'emersione di episodi frutto di decisioni estemporanee sono elementi che possono escludere la configurabilità del medesimo disegno criminoso.
  • In sede di legittimità, non è deducibile una mera richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di merito abbia motivato coerentemente sulla sussistenza o insussistenza degli indici della continuazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.