Cassazione Penale, Ordinanza n. 20463/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo proposto ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo deduceva violazione di legge con riferimento alla ritenuta attendibilità di una testimonianza acquisita. La censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e indeterminata: non indicava quali specifici elementi della motivazione fossero errati, e quindi non consentiva alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità. La decisione impugnata è stata inoltre qualificata come logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a base della censura; in difetto, il ricorso è inammissibile per genericità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto meno nella individuazione puntuale delle ragioni della doglianza: la mera contestazione di un apprezzamento di merito, senza indicare gli errori della motivazione, è inammissibile.
- La censura sulla attendibilità della prova testimoniale non può ridursi a un dissenso apodittico rispetto alla valutazione del giudice di merito; occorre confrontarsi con la motivazione impugnata e indicarne i passaggi illogici o giuridicamente erronei.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non consente di comprendere i rilievi mossi, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del gravame.
Come è indicizzato
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