Cassazione Penale, Sentenza n. 3688/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. (metodo mafioso e, secondo la Corte territoriale, anche agevolazione mafiosa). Il ricorrente ha sostenuto di essere stato mero custode delle armi e di avere solo interrato un borsone, condotta riservata priva del carattere intimidatorio proprio del metodo mafioso; ha inoltre denunciato che la Corte d'appello ha esteso l'aggravante al profilo soggettivo dell'agevolazione mafiosa non contestato in imputazione, violando il diritto di difesa; infine censura il calcolo della pena per avere la Corte considerato una continuazione comprendente il porto delle armi non imputato in rapporto alla sua responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.: ha rilevato una contraddizione nella contestazione (commistione tra "metodo mafioso" e finalità di agevolazione), ha escluso che il seppellimento riservato del borsone costituisca di per sé il metodo mafioso e ha dichiarato che l'estensione all'agevolazione mafiosa non era stata contestata ab origine e ha inciso sul diritto di difesa. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, l'ha esclusa e ha rideterminato la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. l c.p.p.: pena definitiva rideterminata in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed Euro 4.000 di multa (con il dettaglio del calcolo indicato nella motivazione). Gli altri motivi relativi alla responsabilità per il porto e alla continuazione sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
La Corte ha interpretato che l'aggravante richiede comportamenti idonei ad "evocare" la forza intimidatrice propria dell'agire mafioso; condotte clandestine e riservate come l'occultamento non sono di per sé sufficienti a configurare il metodo mafioso. Inoltre, l'agevolazione mafiosa è profilo distinto che deve essere contestato in modo chiaro per consentire la difesa.
artt. 10 e 12 L. n. 497/1974
Norme richiamate nella rubrica dell'imputazione come fattispecie relative alla detenzione e porto di armi; sono i reati di base dai quali è derivata la condanna, valutati insieme alla qualificazione aggravante di cui all'art. 416 bis.1.
art. 620, lett. l, c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena quando la riduzione o modifica si può effettuare sulla base delle statuizioni del giudice di merito; qui è stata utilizzata per revocare l'aumento per l'aggravante e ricalcolare la pena.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416 bis.1) richiede condotte capaci di esercitare una forza intimidatrice pubblica o di evocarla nei consociati: atti altamente riservati non sempre bastano a integrarla.
- L'agevolazione mafiosa e il metodo mafioso sono profili distinti dell'aggravante e devono essere contestati con chiarezza in imputazione; un'interpretazione estensiva in sede di merito che introduca un nuovo profilo può violare il diritto di difesa.
- Se l'imputazione è contraddittoria o introduce commistioni concettuali tra profili diversi dell'aggravante, la cassazione può annullare la statuizione relativa a tale aggravante.
- La Corte può rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando la modifica riguarda esclusivamente la statuizione sull'aggravante e la nuova misura può essere calcolata sulla base degli elementi di merito.
- La qualificazione dell'imputato come "mero custode" può limitare l'estensione dell'aggravante, ma i fatti anteriori (es. attività di porto o detenzione precedenti all'occultamento) possono comunque supportare responsabilità e influenzare la dosimetria della pena.
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