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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28908/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado relativa all'omicidio di Santo Nigro (1981). Le censure vertevano principalmente su: attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e chiamanti in correità (art. 192 c.p.p.), sulla qualificazione del mandato omicidiario (doloso vs. mero mandato a ledere) e sulla sussistenza di circostanze aggravanti (in particolare la premeditazione e i "motivi abietti"); su questioni di diritto intertemporale e prescrizione con riguardo all'art. 157 c.p.; sull'applicabilità dell'attenuante speciale per collaboratori ex art. 8 legge n. 203/1991; e su errori di motivazione e travisamento della prova rispetto ai riscontri oggettivi (es. rilievi autoptici e dichiarazioni oculari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pranno, Vitelli e Acri (con condanna alle spese e somma alla Cassa delle ammende). I ricorsi proposti nell'interesse di Cicero sono stati accolti limitatamente alla censura sulla circostanza aggravante della premeditazione: la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione dei giudici di merito circa l'acquisizione da parte di Cicero della consapevolezza della premeditazione e ha annullato con rinvio la decisione per nuovo esame su tale punto e, conseguentemente, per la rivisitazione del trattamento sanzionatorio (bilanciamento delle circostanze). Per il resto le doglianze a carico di Cicero sono state rigettate. Sono state confermate, in linea di principio, la correttezza della valutazione di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori e la giurisprudenza richiamata sulla imprescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con ergastolo commessi prima della legge n. 251/2005.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori/chiamanti in correità: vanno valutati sia l'attendibilità soggettiva sia i riscontri esterni, che non devono essere necessariamente autonomi come indizi completi ma devono avere consistenza oggettiva e pertinenza rispetto all'imputazione. La Corte ha ribadito che i riscontri possono consistere in elementi rappresentativi o logici e che le confidenze autoaccusatorie riferite da terzi hanno valore confessorio se la sincerità e spontaneità sono accertate.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen. (ammissibilità ricorso per cassazione)

    Richiama le cause di inammissibilità per motivi generici o non specifici; la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi ritenendo le censure non specifiche o meramente riformulatorie del giudizio di merito.

  • art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 (attenuante speciale per collaboratori)

    L'attenuante speciale per chi collabora ai sensi della legge antimafia è diretta ai reati connessi al 416-bis; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui tale attenuante si applica in presenza di adesione accertata alla consorteria o di finalità mafiose effettive, sicché non è riconoscibile quando la circostanza aggravante speciale (art. 7 legge 203/1991) non è stata contestata o riconosciuta.

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (circostanza aggravante speciale)

    Norma collegata all'attenuante dell'art. 8; nel caso la circostanza aggravante speciale è stata esclusa ratione temporis e ciò condiziona l'applicazione dell'attenuante speciale ex art. 8, secondo la Corte.

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    La Corte si è richiamata all'orientamento delle Sezioni Unite: i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, se commessi prima della riforma del 2005, sono da considerare imprescrittibili anche se in concreto viene inflitta pena temporanea per effetto di attenuanti. Quindi la decorrenza della prescrizione non opera per quegli omicidi precedenti al 2005 che potevano essere puniti con l'ergastolo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; la Corte ha ricordato che l'applicazione di circostanze speciali (aggravanti/attenuanti) rileva solo se l'adesione o la finalità mafiosa sono state effettivamente e formalmente accertate.

  • art. 83 cod. pen. (errore sul fatto/colpa)

    Richiamato nella discussione sulla natura del mandato (se il mandante volesse solo ledere e non uccidere). La Corte ha confermato che, alla luce della dinamica risultante dalle sentenze di merito, l'evento omicidio rientrava nella prevedibile progressione e dunque era imputabile almeno a titolo di dolo eventuale, escludendo il concorso anomalo in colpa.

  • art. 116 cod. pen. (concorso anomalo di persone)

    Discusso nella difesa per sostenere che l'esito mortale fosse un evento diverso non voluto; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i limiti richiesti per configurare concorso anomalo e che l'omicidio fosse una conseguenza prevedibile e pertinente al mandato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette di incrementare le spese a carico del ricorrente per colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti inammissibili al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990 (richiamata comparativamente)

    Richiamata in correlazione all'ambito di applicazione di attenuanti speciali destinate a particolari fattispecie (nel contesto della giurisprudenza citata, per distinguere ambiti di applicazione delle attenuanti premiali).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare una condanna se, valutate unitariamente, risultano credibili soggettivamente e sostenute da riscontri esterni autonomi o convergenti, che siano precisi e pertinenti rispetto alle imputazioni (art. 192 c.p.p.).
  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame libero della prova di merito: censure generiche o meramente ricognitive dell'attendibilità dei testi sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • L'attenuante speciale per il collaboratore (art. 8 legge 203/1991) presuppone l'accertamento, anche in senso lato, di adesione o finalità mafiosa; se la circostanza aggravante speciale è esclusa ratione temporis, l'attenuante collegata non trova applicazione automatica, benché il contributo processuale possa essere valutato come generica attenuante dal giudice.
  • I delitti astrattamente punibili con l'ergastolo e commessi prima della modifica normativa del 2005 sono comunque da considerare imprescrittibili, anche se il giudice applica una pena temporanea in sede concreta a seguito di attenuanti (Sezioni Unite interpretazione consolidata).
  • La premeditazione richiede motivazione specifica: per estenderla a un concorrente che non ha partecipato all'originaria deliberazione, il giudice deve dimostrare che costui ha acquisito conoscenza piena e preventiva del proposito criminoso con sufficiente anticipo da far prevalere la premeditazione sui motivi inibitori.
  • Nella valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti il giudice deve operare un bilanciamento motivato; l'esclusione o l'ammissione di una aggravante rileva direttamente sul termine prescrizionale e sul trattamento sanzionatorio e richiede motivazione puntuale per ciascun imputato.
  • Le eccezioni di diritto intertemporale (retroattività della legge più favorevole) vanno considerate con riferimento puntuale alla fattispecie concreta e alla data del fatto; principi di prevedibilità e di consolidata giurisprudenza orientano la decisione su prescrizione e retroattività.

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