Ordinanza n. 517/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con i quali sono state rigettate le istanze presentate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzate al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno per la classe di concorso ADSS acquisito in Spagna, di identico contenuto, e segnatamente: - protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058727 del 20-10-2025 (Agata De Ceglie), - protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058665 del 20-10-2025 (Valentina De Vita), - protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0058721 del 20-10-2025 (Donata Salerno); - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno per la classe di concorso ADSS conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti specializzati all'estero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto le istanze di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Sono stati dedotti vizi concernenti l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, dell'esperienza professionale maturata nel settore e delle divergenze tra i percorsi formativi; è stata inoltre contestata la rilevanza ostativa dell'assenza di natura abilitante del titolo e la legittimità del preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere titolari di contratti di insegnamento sul sostegno a tempo determinato per l'anno scolastico in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero, incluso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale dei ricorrenti. Il Collegio ha inoltre osservato che l'argomento relativo all'assenza di natura abilitante del titolo è già stato risolto dall'Adunanza plenaria con le sentenze nn. 18-22 del 2022. La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, del rafforzamento del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori; eventuali differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Considerata anche la titolarità dei contratti di insegnamento sul sostegno, il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati fino alla cessazione dei contratti in corso. Ha disposto la fissazione separata dell'udienza di merito subordinatamente alla manifestazione di interesse dei ricorrenti e ha compensato le spese della fase cautelare per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Disciplina la procedura per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero; il giudice ha ritenuto necessario valutare in modo completo il percorso formativo e l'esperienza professionale e motivare rigorosamente sulle eventuali divergenze formative.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato insieme ai dinieghi di riconoscimento; l'ordinanza non definisce autonomamente la relativa censura.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare, ritenuta necessaria alla luce del fumus derivante dall'inadeguata valutazione amministrativa e del pregiudizio connesso alla cessazione dei contratti di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire autonomo motivo ostativo al riconoscimento quando la relativa obiezione sia stata superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello previsto dall'ordinamento nazionale devono essere individuate e motivate in modo rigoroso, anche alla luce dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative eventualmente riscontrate nel riconoscimento di un titolo professionale estero possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante un diniego automatico.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento a tempo determinato può concorrere a dimostrare il pregiudizio derivante dall'efficacia del diniego di riconoscimento e giustificare la sospensione dell'atto fino alla cessazione del contratto in corso.
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