Cassazione Penale, Ordinanza n. 02794/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 25 settembre 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e che la difesa insisteva, in particolare, sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già valutate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano solo riproduttive di profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze istruttorie e priva di manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre escluso l'applicabilità sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia della attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso esaminato.
art. 385, comma 4, c.p.
La Corte ritiene non applicabile l'attenuante speciale prevista per il reato di evasione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e già puntualmente disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e immune da manifeste incongruenze.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se, nel concreto, la Corte ne esclude la ricorrenza alla luce delle emergenze di causa e della valutazione compiuta dai giudici di merito.
- L'attenuante speciale prevista per il reato di evasione non è applicabile quando il giudice di merito e la Corte di cassazione ne escludano i presupposti sulla base della concreta ricostruzione dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02713/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02721/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02727/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02729/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02730/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02731/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →