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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02794/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 25 settembre 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e che la difesa insisteva, in particolare, sulla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già valutate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano solo riproduttive di profili già vagliati e respinti dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze istruttorie e priva di manifeste incongruenze logiche. Ha inoltre escluso l'applicabilità sia della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia della attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso esaminato.

  • art. 385, comma 4, c.p.

    La Corte ritiene non applicabile l'attenuante speciale prevista per il reato di evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte e già puntualmente disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e immune da manifeste incongruenze.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se, nel concreto, la Corte ne esclude la ricorrenza alla luce delle emergenze di causa e della valutazione compiuta dai giudici di merito.
  • L'attenuante speciale prevista per il reato di evasione non è applicabile quando il giudice di merito e la Corte di cassazione ne escludano i presupposti sulla base della concreta ricostruzione dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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