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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12256/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 13/09/2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 20/04/2012 (in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 12-sexies d.l. 306/1992 e 240-bis c.p. con riferimento al "fumus commissi delicti", sostenendo che i procedimenti originari (2003-2004) erano ormai prescritti; (ii) vizio di motivazione nella valutazione della "prova giustificativa" delle disponibilità finanziarie sequestrate, contestando che il Tribunale avesse comparato le giustificazioni con la situazione dell'anno 2012 anziché con quella del 2004, momento dell'iniziale sequestro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali: termine per proporre il ricorso era di quindici giorni (art. 585 c.p.p. richiamato rispetto agli artt. 324 e 322-bis c.p.p.) e il ricorso doveva essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento (art. 311 comma 3 richiamato dall'art. 325). Nella specie il provvedimento è stato notificato il 16/09/2021; il ricorso è stato depositato il 19/10/2021 presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari e pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Cagliari il 22/10/2021, oltre il termine utile: quindi tardivo e inammissibile. Perciò la Corte non ha esaminato il merito delle contestazioni sul sequestro. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa, con motivazione volta ad escludere l'assenza di colpa ai fini dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Stabilisce il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale del riesame; richiamato per delineare termini e modalità del ricorso

  • art. 311 c.p.p., comma 1 e comma 3

    Il comma 1 (termine di dieci giorni) si riferisce alle misure personali e non è applicabile alle misure reali; il comma 3 impone che il ricorso sia presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione

  • art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Indica il termine generale di quindici giorni per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, applicato ai ricorsi avverso ordinanze del Tribunale del riesame in materia cautelare reale

  • art. 582 c.p.p.

    Richiamato nella disamina delle forme di presentazione delle impugnazioni e della mancata obrigazione di trasmissione d'ufficio della cancelleria diversa da quella competente

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa; applicata nella specie

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel contesto del rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato per cui era stato disposto il sequestro; parte del quadro fattuale del procedimento

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al fumus commissi delicti e alla disciplina del sequestro; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione sostanziale per via dell'inammissibilità procedurale

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al fumus commissi delicti; la Corte non ha esaminato nel merito

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Consente la decisione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti nelle ipotesi previste; citato per la modalità di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Per le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali il termine per proporre ricorso per cassazione è generalmente di 15 giorni e non di 10; verificare sempre quale termine specifico si applica al provvedimento impugnato
  • Il ricorso di cassazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento: il deposito in cancelleria diversa comporta il rischio di inammissibilità se il documento non perviene tempestivamente all'ufficio competente
  • Il deposito in una cancelleria diversa può essere efficace solo se l'atto perviene anche alla cancelleria competente entro il termine utile; la data rilevante è quella di ricezione dall'ufficio competente
  • Le questioni di merito (es. valutazione della prova giustificativa o del periodo temporale rilevante per la comparazione delle disponibilità) non vengono esaminate se il giudice dichiara inammissibile il ricorso per vizi procedurali: cura scrupolosa delle formalità di impugnazione è essenziale per far valutare il merito
  • In caso di inammissibilità senza giustificata causa, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.): valutare e documentare l'assenza di colpa prima di proporre impugnazioni fuori termine o nella cancelleria sbagliata

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