Sentenza n. 5366/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - del decreto del Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata alla gara, di approvazione: A) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili, di cui all’Allegato C - Elenco delle richieste escluse dalla Commissione, nella parte in cui statuisce la non ammissibilità della domanda protocollo BANDO202002533 per PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010, pubblicata in data 13 settembre 2021; B) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, di cui all’Allegato A - Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio, pubblicata in data 13 settembre 2021; C) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell’ambito dell’avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo “Sport e Periferie”, ritenute non ammissibili a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all’Allegato B - Elenco delle richieste escluse a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, pubblicata in data 13 settembre 2021; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA NUOVA PARTENOPE NUOTO SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. L’11 FEBBRAIO 2022: - del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, a firma del coordinatore del Servizio II, dr. Guglielmo Agosta, DPS-0015322-P-13/12/2021, notificato a mezzo pec in data 13.12.2021, con il quale, in riscontro alla istanza di parte ricorrente di cui alla nota prot. 11604 del 05.10.2021, è stato confermato il giudizio di esclusione della domanda di finanziamento prot. BANDO202002533;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria del bando Sport e Periferie 2020 per non conformità del progetto ai livelli di progettazione richiesti, nonché successivo provvedimento di conferma dell’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del bando Sport e Periferie 2020 nella parte in cui la domanda di finanziamento è stata dichiarata non ammissibile per non conformità del progetto all’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e agli artt. 24 e seguenti e 33 e seguenti del d.P.R. 207/2010. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990, dell’art. 203 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 24 e 33 del d.P.R. 207/2010, delle disposizioni dell’avviso pubblico relative al livello minimo di progettazione definitiva, del verbale della commissione e delle FAQ pubblicate dall’amministrazione. Ha inoltre lamentato difetto assoluto di istruttoria, motivazione apparente, insufficiente e illogica, falsità del presupposto e travisamento dei fatti, sostenendo che la documentazione prodotta possedesse il livello minimo di progettazione definitiva, o addirittura quello esecutivo, richiesto dall’avviso. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 13 dicembre 2021, che aveva illustrato più dettagliatamente le ragioni dell’esclusione, reiterando le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza motivazionale. Il giudizio era stato preceduto da una domanda cautelare, respinta dal TAR per difetto di fumus boni iuris, con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 74 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sull’esclusione. Dopo la graduatoria del settembre 2021, l’amministrazione ha riaperto l’istruttoria e ha approvato nel marzo 2022 una nuova graduatoria, destinata a sostituire integralmente e a revocare quella precedente. La nuova graduatoria costituisce un autonomo provvedimento sostitutivo, adottato all’esito di una rinnovata valutazione e unica fonte regolatrice delle posizioni dei partecipanti, anche quando la posizione del singolo non sia stata specificamente riesaminata. Poiché la ricorrente non ha impugnato la nuova graduatoria, né con motivi aggiunti né con ricorso autonomo, è venuto meno l’interesse alla tutela demolitoria degli atti originariamente impugnati. La chiusura in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
ex art. 74 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorre una manifesta ragione di improcedibilità.
art. 29 c.p.a.
entro il termine di decadenza ex art. 29 c.p.a.
Il nuovo provvedimento sostitutivo deve essere autonomamente impugnato nel termine decadenziale, non potendo essere contestato per la prima volta oltre tale termine mediante la prosecuzione dell’impugnazione dell’atto precedente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
previo avviso (ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.) di una possibile causa di improcedibilità
Il giudice può rilevare d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, purché ne dia avviso alle parti per consentire il contraddittorio.
art. 15, comma 1, d.l. 185/2015, convertito con modificazioni dalla l. 9/2016
fondo di cui all’art. 15, comma 1, D.L. 185/2015, conv. modif. L. 9/2016
Costituisce la base normativa del Fondo Sport e Periferie nell’ambito del quale è stato emanato il bando oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione sostituisce una graduatoria con una nuova graduatoria adottata all’esito di una riapertura dell’istruttoria e di una rinnovata manifestazione di volontà, il nuovo atto non è meramente confermativo, ma ha natura sostitutiva e assorbe integralmente la graduatoria precedente.
- La nuova graduatoria sostitutiva costituisce l’unica fonte regolatrice dei rapporti amministrativi relativi alla procedura e disciplina nuovamente la posizione di tutti i partecipanti, anche se la posizione di uno specifico partecipante non è stata oggetto di una rivalutazione individuale.
- L’impugnazione della graduatoria originaria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando essa sia stata sostituita da una nuova graduatoria non tempestivamente impugnata.
- Il soggetto interessato a contestare la propria posizione deve impugnare autonomamente la nuova graduatoria sostitutiva, mediante ricorso o motivi aggiunti, entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.; non è sufficiente mantenere l’impugnazione dell’atto precedente.
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