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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47309/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 04/04/2024 presentando quattro censure: (1) violazione degli artt. 253 e 324 c.p.p. per mancata indicazione specifica dell'oggetto del sequestro e per difetto di motivazione sul nesso di pertinenzialità (il decreto sarebbe generico, richiamando categorie ampie di documentazione senza individuare le "res"); (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità, essendosi proceduto a sequestro indiscriminato di materiale informatico (anche dispositivi di terzi, es. tablet del figlio) senza criteri di selezione; (3) violazione dell'art. 253 c.p.p. per assenza di finalità probatorie concrete nel decreto e in udienza, configurando un sequestro esplorativo; (4) violazione degli artt. 234 e 253 c.p.p. con richiamo alla Direttiva 2002/58/CE (mod. 2009/136/CE) e alla giurisprudenza CJEU (C-746/18) sul bisogno di preventiva autorizzazione giudiziaria per l'accesso alla corrispondenza elettronica e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile l'orientamento consolidato secondo cui, quando il decreto del P.M. dispone il sequestro senza indicare specificamente le cose da vincolare e rinvia alla discrezionalità della polizia giudiziaria, il provvedimento impugnabile mediante riesame è il decreto di convalida dell'attività di p.g. (ex art. 355 c.p.p.) e non il decreto originario; in assenza di convalida, la via procedurale corretta è l'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, con facoltà di opposizione al GIP. Poiché il decreto impugnato era generico e non era intervenuta convalida, il riesame era inammissibile; le censure sostanziali sono state rese assorbite. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia stante l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Il decreto di sequestro probatorio rilevante per il riesame è quello che indica le cose da sequestrare; un decreto generico che rimetta alla P.G. l'individuazione non legittima il riesame fino alla convalida ex art. 355.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di specificazione dell'oggetto; la Corte non ha invece consentito il riesame sul decreto originario quando manca la convalida.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per i principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità nella misura cautelare; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dall'inammissibilità procedurale del riesame.

  • art. 355 c.p.p.

    La convalida dell'attività di polizia giudiziaria (se intervenuta) costituisce il titolo del vincolo; in assenza di convalida la via corretta è l'istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, con opposizione al GIP in caso di diniego.

  • art. 234 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina di acquisizione dei documenti, compresa la corrispondenza informatica; la questione sul requisito di preventiva autorizzazione giudiziaria è stata però rimessa e non decisa per inammissibilità del ricorso.

  • art. 263 c.p.p.

    Norma richiamata in giurisprudenza per l'opposizione avverso il diniego di restituzione; la Corte sottolinea che l'opposizione è lo strumento idoneo quando manca la convalida del sequestro.

  • art. 591 c.p.p.

    La inammissibilità non rilevata in precedenti gradi deve essere dichiarata in ogni stato e grado, compreso il giudizio di legittimità.

  • art. 609 c.p.p.

    Riferito in relazione alla declaratoria di inammissibilità in cassazione (richiami procedurali sull'istruttoria).

  • art. 616 c.p.p.

    Usata per la condanna alle spese e, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

  • Direttiva 2002/58/CE (mod. Direttiva 2009/136/CE)

    Evocata dalla difesa per sostenere che l'accesso ai dati di comunicazione richiede tutele e, secondo la giurisprudenza CJEU, talvolta preventiva autorizzazione giudiziaria; la Corte di legittimità non ha però deciso il punto per carenza di rilevanza procedurale.

  • Corte di Giustizia UE, C-746/18 (HK c. Prokuratuur) e altri precedenti CJEU

    Citati dalla difesa a supporto dell'obbligo di autorizzazione giudiziaria per accedere a dati di comunicazione; la Cassazione ha rilevato che un rinvio pregiudiziale è ostato dall'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 170/2023

    Richiamata dalla difesa in tema di tutele costituzionali per l'acquisizione di dati relativi a comunicazioni; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito a causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se il decreto di sequestro del P.M. è generico e rimette alla polizia giudiziaria l'individuazione delle cose da sequestrare, il ricorso per riesame è inammissibile: il rimedio procedurale corretto è l'istanza di restituzione ex art. 355, comma 2, con facoltà di proporre opposizione al GIP in caso di diniego.
  • Per ottenere un riesame è necessario che il provvedimento impugnato contenga l'indicazione specifica delle cose sottoposte a vincolo; altrimenti il 'titolo' del vincolo si forma solo con la convalida dell'attività di P.G.
  • Le censure sostanziali (mancata specificazione, violazione del principio di proporzionalità, sequestro esplorativo, accesso a corrispondenza elettronica) sono rilevanti ma devono essere mosse con lo strumento processuale corretto (istanza di restituzione/opposizione) onde evitare l'inammissibilità per vizio procedurale.
  • Nel caso di sequestri massivi di supporti informatici, le difese pratiche utili sono: chiedere subito la documentazione circa criteri di selezione, nominare un consulente tecnico per il reperimento mirato e proporre istanza di restituzione o opposizione al GIP; invocare la proporzionalità e le tutele per la corrispondenza elettronica secondo la normativa UE quando rilevante.
  • La questione dell'accesso della Pubblica Accusa ai dati di comunicazione senza preventiva autorizzazione giudiziaria può sollevare profili di diritto UE e costituzionale, ma il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è procedimentalmente precluso se la questione non è rilevante per la decisione o se il ricorso è inammissibile.

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