Sentenza n. 1038/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1039/2024, passata in giudicato, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero all’erogazione dell’importo complessivo di 500 euro, oltre interessi. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità attuative e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Il Ministero è stato pertanto ordinato a dare esecuzione alla sentenza attribuendo alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica, l’importo di 500 euro relativo all’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 200 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, oggetto della sentenza civile da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
d.P.R. 115/2002
Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare attuazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L’Amministrazione destinataria di un giudicato deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a comprovare l’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le modalità di adempimento e fissare un termine ultimativo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può prescrivere all’Amministrazione l’attribuzione concreta della prestazione riconosciuta dal giudicato, compresi l’importo dovuto e gli interessi, quando tali elementi risultino già determinati nel titolo esecutivo.
- In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’inutile decorso del termine e all’istanza della parte interessata.
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