Cassazione Penale, Sentenza n. 24013/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia aveva confermato la condanna di primo grado di un’imputata per il concorso nel delitto di rapina aggravata dalla minaccia commessa con armi, ritenendo la sua partecipazione alla sottrazione di merce da un supermercato e alla successiva minaccia posta in essere dal correo nei confronti dell’addetto alla sicurezza. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per mancata trattazione orale dell’udienza, sostenendo che l’imputata, detenuta, avesse personalmente chiesto di presenziare all’udienza e che la Corte territoriale avrebbe omesso di disporre la comparizione; con il secondo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta alla censura di appello sulla qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere ricondotto al furto, in mancanza di una condotta minatoria o violenta ascrivibile all’imputata e in difetto di un apporto concorsuale idoneo a incidere sulla determinazione del correo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la difesa non ha dimostrato l’effettiva e tempestiva proposizione dell’istanza personale dell’imputata; inoltre ha osservato che, per ottenere la trattazione orale in appello, la richiesta deve essere presentata dall’appellante o dal difensore entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso di fissazione dell’udienza. Dalla documentazione richiamata risultava che il decreto era stato notificato il 14 maggio 2025 e che la richiesta del difensore era giunta solo il 28 giugno 2025, quindi tardivamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per aspecificità, rilevando che la doglianza era generica e ripetitiva di questioni già motivate e disattese nei giudizi di merito; ha inoltre ribadito che la qualificazione in termini di rapina impropria era stata correttamente fondata sulla consapevole accettazione, da parte dell’imputata, del possibile uso di minaccia o violenza da parte del correo per assicurarsi il possesso della refurtiva, evenienza poi concretizzatasi nella minaccia con coltello all’addetto alla sicurezza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancata trattazione orale è dedotta come nullità processuale, ma la Corte esclude il vizio perché la richiesta non è stata validamente dimostrata né tempestivamente proposta.
art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
La richiesta di trattazione orale in appello deve essere presentata dall'appellante o dal difensore, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso dell'udienza.
art. 610, comma 5, c.p.p.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso senza partecipazione delle parti.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato quanto ai limiti di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale nel giudizio di appello deve risultare in modo chiaro, essere validamente proposta da soggetto legittimato e rispettare il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso di udienza; in difetto, la doglianza sulla mancata celebrazione dell'udienza orale è infondata.
- Nel giudizio di legittimità, quando si deduce un error in procedendo, il controllo sugli atti è consentito, ma resta necessario che la parte alleghi specificamente e dimostri il vizio processuale denunciato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a contestazioni generiche o meramente assertive e si risolve nella riproposizione di censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito.
- In tema di rapina impropria, la responsabilità concorsuale può essere affermata anche a carico di chi non compie personalmente la minaccia o la violenza, purché abbia consapevolmente accettato la possibilità che il correo le usi per assicurare il possesso della refurtiva, e tale evenienza si realizzi concretamente.
- Quando le sentenze di merito convergono nella ricostruzione logico-giuridica del fatto, il ricorso che non si confronti puntualmente con tale motivazione e non indichi ragioni specifiche di erroneità è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
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