Sentenza n. 3825/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2577/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2577/2025, che aveva condannato il Ministero al risarcimento per la reiterazione abusiva di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2577 del 6 giugno 2025, divenuta definitiva e ritualmente notificata al Ministero il 4 giugno 2025. La sentenza aveva accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi dall’anno scolastico 2007/2008 e aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno in misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La ricorrente ha dedotto che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né adottato gli atti necessari alla liquidazione dei benefici riconosciuti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato l’assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato né l’esistenza né l’entità del credito e non ha fornito indicazioni sull’adempimento. È stata quindi dichiarata l’inottemperanza del Ministero e gli è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per adottare i provvedimenti concessivi e corrispondere integralmente quanto dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l’inottemperanza al titolo e di impartire gli ordini necessari all’esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione può essere richiesto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza adempimento, è ammissibile l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato all’amministrazione, non sia stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un credito riconosciuto da una sentenza e non contestato dall’amministrazione né nell’an né nel quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato e dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e definendo termini e modalità dell’adempimento sostitutivo.
- L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale legittima l’adozione di misure esecutive a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese le spese dell’attività commissariale.
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