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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4135/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per più censure: 1) contestazione dell'ordinanza del 02/05/2023 che dispose il rinvio del processo con sospensione del termine di prescrizione, sostenendo che il rinvio non fu chiesto dalla difesa ma disposto per la corretta citazione della parte civile; 2) vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento della estinzione per prescrizione anche per i due episodi residui del 01/06/2013 e 02/10/2013; 3) vizio di motivazione e incompletezza nella valutazione del materiale probatorio su singoli episodi (acquisti presso Euronics, abbonamento teatro Cilea, acquisti per crociera e pizzeria), con richieste di riconsiderazione dell'attendibilità dei testi e delle prove documentali; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e richiamo all'art. 597, comma 3 c.p.p. in relazione alla quantificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: il rinvio del 02/05/2023 non era stato richiesto dalla difesa e quindi non ha sospeso la prescrizione; di conseguenza la prescrizione era intervenuta prima della pronuncia di appello anche per i due episodi residui. Sulla base dell'art.129 c.p.p. la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. I motivi relativi alla valutazione di merito e del materiale probatorio sono stati ritenuti inammissibili in sede di legittimità e non sono stati esaminati. Sono state invece confermate le statuizioni civili: la parte civile Marsicano Lucio è stata liquidata in complessivi euro 3696 oltre accessori di legge, e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    Norma indicata come la riqualificazione del reato originariamente contestato all'imputato; usata per descrivere la fattispecie penale oggetto del procedimento.

  • art. 129 c.p.p.

    Interpretata nel senso che, se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non procedere alla valutazione di merito; prevale la dichiarazione di estinzione sulla prosecuzione del processo.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; nella fattispecie la Corte non ha proceduto ad un riesame di merito della quantificazione della pena dato che la pronuncia è stata annullata per estinzione dei reati.

Massime di principio

  • Un rinvio dell'udienza dispone dalla Corte non equivale automaticamente a una sospensione del termine di prescrizione se il rinvio non è stato richiesto dall'imputato: la sospensione dei termini trova presupposti precisi e va valutata concretamente.
  • Se la prescrizione produce l'estinzione del reato prima della decisione, la Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione e può annullare la sentenza senza rinvio (art.129 c.p.p.), senza entrare nel merito delle questioni di responsabilità sostanziale.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che impongano la rinnovazione della valutazione del materiale probatorio o il riesame di fatto: le doglianze di merito sulla valutazione delle prove sono, salvo profili di legge, inammissibili.
  • Le statuizioni civili (risarcitorie o condanne al pagamento delle spese civili) possono essere confermate anche quando l'azione penale si estingue per prescrizione; l'estinzione penale non cancella automaticamente le conseguenze civili già valutate.
  • Chi intende avvalersi della prescrizione deve curarne tempestiva rilevazione e la verifica delle eventuali cause di sospensione; errori nella qualificazione del rinvio o nella sua motivazione possono comportare la perdita dell'effetto estintivo.
  • Quando sono sollevate questioni di diritto relative alla determinazione della pena, la Cassazione le esamina solo se rilevanti e non sopravanzate da cause sopravvenute di estinzione del reato; in presenza di estinzione per prescrizione la questione penale perde efficacia.

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