Sentenza n. 1345/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - del diritto allo scatto convenzionale, come previsto dall'art. 211, co., del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di tale scatto convenzionale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata attribuzione dello scatto convenzionale previsto per il primo dirigente dall'art. 211, comma 2, d.lgs. 217/2005
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nominato primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e con oltre ventisei anni di servizio effettivo complessivamente maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali, ha chiesto l'accertamento del diritto allo scatto convenzionale previsto dall'art. 211, comma 2, d.lgs. 217/2005, oltre al pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha dedotto di possedere tutti i requisiti normativi, inclusa l'assenza delle cause ostative disciplinari, penali e valutative previste dal comma 3, e ha sostenuto che il riconoscimento dello scatto non fosse subordinato alla sua attribuzione contestuale al conferimento dell'incarico dirigenziale. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina previgente dell'art. 79 d.lgs. 217/2005, che il ricorrente avesse già beneficiato di uno scatto dopo ventisei anni di servizio nel ruolo direttivo e che tale beneficio fosse assorbito dal successivo avanzamento di carriera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in base al principio tempus regit actum, l'art. 211 d.lgs. 217/2005, introdotto dal d.lgs. 127/2018, poiché la pretesa riguarda lo scatto conseguente alla nomina a primo dirigente e non lo scatto già attribuito nella precedente qualifica direttiva. Il comma 2 valorizza il servizio maturato complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenziali e attribuisce effetto neutro al transito nella qualifica dirigenziale, senza azzerare l'anzianità già maturata. Il Collegio ha escluso che il precedente scatto potesse essere riassorbito con la promozione, poiché tale interpretazione non trova fondamento nel dato letterale o sistematico, trasformerebbe l'avanzamento in una penalizzazione economica e contrasterebbe con ragionevolezza, equità retributiva e divieto di reformatio in peius, salvo espressa previsione normativa. È stato quindi accertato il diritto allo scatto con decorrenza 1° gennaio 2020 e il Ministero è stato condannato ad adeguare il trattamento stipendiale e a corrispondere le differenze retributive entro novanta giorni, con interessi sui singoli ratei e rivalutazione limitata all'eventuale differenziale superiore agli interessi legali. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 211 d.lgs. 217/2005
“1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. 2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. 3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.”
Per il primo dirigente, il requisito dei ventisei anni deve essere calcolato considerando unitariamente il servizio effettivo maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali; il passaggio alla qualifica dirigenziale non azzera l'anzianità maturata.
art. 79 d.lgs. 217/2005
La disciplina previgente non si applica alla pretesa relativa allo scatto maturato dopo la nomina a primo dirigente, regolata dall'art. 211 secondo il principio tempus regit actum.
art. 148, comma 1, d.lgs. 217/2005
Il requisito minimo di anzianità nel ruolo direttivo richiesto per la valutazione ai fini dell'accesso alla dirigenza conferma la rilevanza dell'anzianità direttiva ai fini della carriera dirigenziale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sui crediti di lavoro spettano gli interessi legali sui singoli ratei; la rivalutazione è dovuta solo per l'eventuale maggior danno eccedente gli interessi.
d.lgs. 127/2018
Ha introdotto la disciplina dell'art. 211 applicata alla fattispecie.
Massime di principio
- Ai fini dello scatto convenzionale spettante al personale nominato primo dirigente, il requisito dei ventisei anni di effettivo servizio deve essere calcolato complessivamente sommando il servizio maturato nei ruoli direttivi e dirigenziali, senza azzeramento dell'anzianità in occasione del transito alla qualifica dirigenziale.
- Il precedente riconoscimento di uno scatto convenzionale maturato nella qualifica direttiva non esclude, in assenza di un'espressa previsione normativa, il successivo riconoscimento dello scatto previsto per il primo dirigente dall'art. 211, comma 2, d.lgs. 217/2005.
- Un'interpretazione che comporti il riassorbimento dello scatto convenzionale in occasione della promozione e trasformi l'avanzamento di carriera in una penalizzazione economica è incompatibile con la finalità premiale dell'istituto, con i principi di ragionevolezza ed equità retributiva e con il divieto di reformatio in peius, salvo espressa disposizione normativa.
- Per i crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro pubblico, gli interessi legali si calcolano sulla somma nominale di ciascun rateo dalla relativa scadenza; la rivalutazione monetaria spetta soltanto per l'eventuale differenza eccedente gli interessi legali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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