Cassazione Penale, Sentenza n. 32158/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato estinti i reati di minaccia e percosse a carico di Campeotto in ragione della riparazione del danno ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000. L'azione riparatoria era avvenuta dopo l'apertura del dibattimento e non prima dell'udienza di comparizione; il ricorrente censura la errata applicazione della norma perché il termine per la riparazione è perentorio e soltanto un provvedimento di sospensione del processo richiesto dall'imputato può consentire di superare tale limite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuito che, davanti al giudice di pace, il requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione previsto dall'art. 35 D.Lgs. n. 274/2000 ha natura perentoria e non può essere derogato se non con la sospensione del processo disposta dal giudice su richiesta dell'imputato (comma 3). Poiché la riparazione è stata effettuata dopo l'apertura del dibattimento e non risulta richiesta la sospensione, l'estinzione del reato era inapplicabile. Pertanto la sentenza del Giudice di pace è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35
comma 1 e comma 3 (requisito dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione; possibilità di sospensione del processo su richiesta dell'imputato)
La Corte interpreta il termine dell'udienza di comparizione come perentorio: la riparazione che estingue il reato deve essere anteriore all'udienza di comparizione, salvo che il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi del comma 3 su istanza dell'imputato
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20
disciplina del decreto di citazione a giudizio
Non impone l'obbligo di inserire nel decreto di citazione l'avviso sull'opportunità di avvalersi delle condotte riparatorie; la Corte costituzionale ha ritenuto poi che l'udienza di comparizione, con la presenza del difensore, sia sede idonea per l'informazione sulle possibili soluzioni alternative
Ordinanze Corte Costituzionale n. 231/2003 e n. 333/2005
La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'udienza di comparizione, con la presenza del difensore, garantisca adeguata informazione all'imputato sulle soluzioni alternative (conciliazione, oblazione, risarcimento, condotte riparatorie)
Massime di principio
- La riparazione del danno finalizzata all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 deve essere intervenuta prima dell'udienza di comparizione: tale termine ha natura perentoria davanti al giudice di pace
- Se la riparazione non è precedente all'udienza di comparizione, l'imputato può chiedere la sospensione del processo ai sensi del comma 3 dell'art. 35 per porre in essere le condotte riparatorie; senza tale richiesta non si può dichiarare l'estinzione
- Non grava sul giudice l'onere di informare l'imputato, in quanto l'assistenza obbligatoria del difensore nell'udienza di comparizione rende compatibile l'assenza di un obbligo informativo specifico nel decreto di citazione
- In presenza di dubbio circa la possibilità di riparare dopo l'apertura del dibattimento, la strategia corretta è chiedere formalmente la sospensione del processo per effettuare la riparazione; altrimenti l'accesso al beneficio è precluso
- Il rispetto dei termini processuali formali è cruciale per ottenere benefici estintivi: le condotte riparatorie tardive, senza idoneo provvedimento di sospensione, non producono gli effetti estintivi
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