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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ici - Imu - Esenzione - Fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali - Spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione, ritenendo necessaria la contemporanea presenza delle due condizioni: l'attività assistenziale deve essere svolta esclusivamente con modalità non commerciali e l'immobile deve essere utilizzato direttamente dall'ente proprietario per tale attività. L'orientamento è conforme alle sentenze della Corte di cassazione n. 2099 del 27 gennaio 2017 e n. 7385 dell'11 maggio 2012.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto all'esenzione dall'ICI, applicabile anche in materia IMU secondo la disciplina vigente, per fabbricati destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali. Il beneficio richiede sia una condizione oggettiva, cioè l'esercizio esclusivo di attività assistenziali, sia una condizione soggettiva, consistente nell'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario per attività non produttive di reddito.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'esenzione ICI per gli enti non commerciali

    L'esenzione spetta quando l'immobile è destinato esclusivamente ad attività assistenziali svolte con modalità non commerciali e viene utilizzato direttamente dall'ente proprietario.

  • Disciplina dell'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali

    Il principio richiamato per l'ICI costituisce criterio interpretativo anche per l'IMU: non basta la mera proprietà dell'immobile o la natura non commerciale dell'ente, ma occorre verificare concretamente sia la destinazione dell'immobile sia le modalità non commerciali dell'attività.

  • Cassazione civile, sentenza 27 gennaio 2017, n. 2099

    Conferma la necessità della destinazione dell'immobile ad attività assistenziali non commerciali e dell'utilizzo diretto da parte dell'ente.

  • Cassazione civile, sentenza 11 maggio 2012, n. 7385

    Ribadisce che l'esenzione richiede la compresenza della condizione oggettiva relativa all'attività svolta e della condizione soggettiva relativa all'utilizzo diretto dell'immobile.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione non è sufficiente che il proprietario sia un ente non commerciale: occorre dimostrare concretamente che l'immobile sia utilizzato direttamente per l'attività agevolata.
  • La destinazione dell'immobile deve corrispondere esclusivamente all'attività assistenziale prevista dalla norma; usi promiscui o attività estranee possono impedire il riconoscimento del beneficio.
  • L'attività deve essere svolta con modalità non commerciali, valutando in concreto l'assenza di finalità lucrative e le modalità di gestione, finanziamento e accesso ai servizi.
  • Le condizioni per l'esenzione sono cumulative: mancando anche una sola tra destinazione assistenziale esclusiva, modalità non commerciali e utilizzo diretto, l'esenzione può essere negata.
  • In caso di contestazione, l'ente deve fornire documentazione idonea a provare la proprietà, l'utilizzo diretto, la destinazione esclusiva dell'immobile e il carattere non commerciale dell'attività.

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