Sentenza n. 784/2026 - Latina, Sezione 2
per A) l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari: - dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) concessa dal Comune di Formia per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di Formia alla via Fosso Castaldi, s.n.c. - Formia (LT) e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; - del silenzio diniego serbato sull'istanza di accesso agli atti inviata al Comune di Formia; B) la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base e opere connesse, nonché il silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nei pressi dell'area interessata dai lavori, ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Formia a Inwit s.p.a. per la realizzazione di un impianto di radio-trasmissione destinato alla telefonia mobile e ha chiesto anche la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino. Ha dedotto: 1) violazione della legge n. 36/2001, degli artt. 44-49 del d.lgs. 259/2003 e del regolamento comunale sulle antenne, per omessa verifica di aree preferenziali, in particolare di aree comunali alternative, nonché difetto di istruttoria e motivazione; 2) violazione della fascia di rispetto stradale, del Codice della strada, dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003, del PRG e del regolamento edilizio; 3) violazione del PTPR e delle norme paesaggistiche, poiché l'area sarebbe di pregio ambientale, paesaggistico, storico e culturale; 4) carenza dell'istanza per omessa indicazione dell'accessibilità al sito e del passo carrabile; 5) violazione dell'art. 32 Cost., del principio di precauzione e del regolamento comunale sulle antenne, per l'esposizione della ricorrente ai campi elettromagnetici e per l'omessa valutazione di siti alternativi; 6) illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti. All'udienza pubblica la ricorrente ha rinunciato al sesto motivo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi residui. Quanto alla localizzazione, il regolamento comunale indica le aree comunali e altri siti come preferenziali, ma non impone all'operatore un obbligo vincolante di localizzazione in tali aree né subordina l'utilizzo di aree private alla dimostrazione dell'impossibilità di ogni alternativa. Le aree comunali indicate dalla ricorrente non risultavano concretamente idonee: alcune erano prive di accesso senza nuove opere viarie, altre erano collocate al margine del raggio di copertura e altre ancora coincidevano con una scuola o un campo sportivo. La scelta del sito era inoltre giustificata dalle esigenze radioelettriche e dalla presenza della viabilità. Il programma di sviluppo delle installazioni non costituisce requisito necessario per il rilascio del titolo, poiché le condizioni procedimentali previste dalla normativa sulle infrastrutture di comunicazione elettronica sono tassative; la sua presentazione tardiva, peraltro spontanea, non poteva quindi viziare l'autorizzazione. È stata respinta anche la censura relativa alla fascia di rispetto stradale, poiché gli impianti di telecomunicazione sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non sono equiparabili a nuove costruzioni soggette al divieto inderogabile di edificazione nella fascia. La censura paesaggistica è stata ritenuta infondata perché la Soprintendenza aveva valutato la compatibilità dell'intervento e il PTPR consentiva l'installazione di impianti radiotrasmittenti nel paesaggio agrario interessato e la realizzazione dell'infrastruttura a rete in relazione al corso d'acqua presente. È stata esclusa la carenza relativa al passo carrabile, in quanto l'istanza unica presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 comprendeva anche le opere civili necessarie all'accesso e alla realizzazione dell'impianto. Infine, il motivo fondato sul principio di precauzione è stato respinto perché il titolo riguardava la sola infrastruttura metallica, senza antenne o elementi radianti, e quindi senza emissioni elettromagnetiche da valutare; eventuali operatori avrebbero dovuto presentare successive istanze per l'installazione degli apparati radianti. Il motivo sull'accesso è stato abbandonato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Costituiscono la base normativa dell'autorizzazione per la realizzazione dell'infrastruttura e delle opere necessarie all'installazione della stazione radio base; l'istanza unica può comprendere anche le opere civili e quelle relative all'accessibilità al sito.
art. 87 d.lgs. 259/2003
Prevede condizioni procedimentali tassative per l'autorizzazione all'installazione delle stazioni radio base; l'amministrazione non può imporre ulteriori oneri documentali, come la preventiva presentazione di un programma delle installazioni, quale requisito per il rilascio del titolo.
art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.
L'assimilazione impedisce di equiparare le stazioni radio base alle nuove costruzioni ai fini dell'applicazione inderogabile delle fasce di rispetto stradale.
art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di pubblica utilità.
La qualificazione come opere di pubblica utilità concorre a giustificare il particolare regime favorevole previsto per gli impianti di telecomunicazione.
artt. 134, comma 1, lettera b), e 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004
Individuano i vincoli paesaggistici gravanti sull'area; la presenza del vincolo non impedisce l'intervento quando la Soprintendenza ne abbia valutato positivamente la compatibilità secondo il PTPR.
artt. 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990
Erano richiamati con riferimento alla domanda di accesso agli atti, ma il relativo motivo è stato rinunciato dalla ricorrente e non è stato deciso nel merito.
art. 3 regolamento comunale sulle antenne
I criteri relativi alle aree preferenziali e alla minimizzazione dell'esposizione e dell'impatto visivo sono stati interpretati come non vincolanti per l'operatore; è consentita la localizzazione in altre aree, nel rispetto dei siti sensibili.
Massime di principio
- I criteri comunali che individuano aree preferenziali per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione non impongono necessariamente all'operatore di utilizzare tali aree, quando la disciplina regolamentare non subordini espressamente la localizzazione alternativa alla dimostrazione dell'impossibilità, inidoneità o insufficienza di tutte le aree preferenziali.
- Nel procedimento di autorizzazione delle stazioni radio base, le condizioni procedimentali e documentali previste dalla disciplina primaria del Codice delle comunicazioni elettroniche hanno carattere tassativo; l'amministrazione non può introdurre ulteriori requisiti, quale la preventiva presentazione di un programma annuale delle installazioni, come condizione per il rilascio del titolo.
- Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, non sono equiparabili alle nuove costruzioni ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto stradale; tali fasce non comportano quindi, di per sé, un divieto inderogabile di installazione degli impianti di telecomunicazione.
- La compatibilità paesaggistica di un impianto di telecomunicazione ubicato in area vincolata può essere riconosciuta quando l'autorità paesaggistica abbia valutato l'intervento alla luce delle specifiche disposizioni del piano paesaggistico che ne consentono la realizzazione.
- Il principio di precauzione non può fondare l'annullamento del titolo relativo alla sola realizzazione dell'infrastruttura di supporto quando non siano ancora installati apparati radianti e non vi siano emissioni elettromagnetiche da valutare; l'eventuale installazione successiva delle antenne richiede i titoli abilitativi previsti dalla normativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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