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Sentenza

Sentenza del 14/02/2022 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Accertamento standardizzato - studi di settore - contraddittorio endoprocedimentale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava l'applicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, fatto decorrere dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, nell'ambito di un accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore. Il dubbio era se tale termine potesse sostituire o posticipare l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte ha ritenuto non applicabile, nel contesto dell'accertamento standardizzato tramite parametri e studi di settore, il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura, poiché è già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale che garantisce la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione dell'avviso. Ne consegue che l'amministrazione non può eludere l'obbligo del contraddittorio facendo valere il termine di 60 giorni; un avviso emesso senza il previsto contraddittorio è suscettibile di impugnazione per illegittimità/nullità.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La norma prevede un termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura; tuttavia, nel caso di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, tale termini non è ritenuto applicabile perché non può soppiantare l'obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale previsto a pena di nullità.

  • Cass. n. 6054/2015

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui, nel procedimento di accertamento fondato su parametri/studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale è fase necessaria e impeditiva dell'applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni ai fini dell'emissione dell'avviso.

Massime di principio

  • Negli accertamenti standardizzati basati su parametri/studi di settore l'Amministrazione è obbligata a esperire il contraddittorio endoprocedimentale prima di emanare l'avviso; l'omissione può comportare la nullità dell'atto.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non può essere fatto decorrere in modo da sostituire o neutralizzare l'obbligo del contraddittorio; non costituisce un mezzo per aggirare la fase partecipativa.
  • Il contribuente deve vigilare sulla effettiva esecuzione del contraddittorio: conservare la documentazione, richiedere copia del processo verbale e segnalare la mancata interlocuzione quale motivo di impugnazione.
  • In caso di emissione di avviso senza il previsto contraddittorio, il contribuente può proporre eccezione di nullità e chiedere l'annullamento dell'atto; il giudice dovrebbe verificare la sussistenza del contraddittorio prima di dichiarare la validità dell'accertamento.
  • La corretta interpretazione pratica richiede di distinguere tra termini procedurali (che possono essere dilatori) e diritti sostanziali di partecipazione: il diritto al contraddittorio è prioritario e vincolante.

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