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Sentenza

Sentenza n. 2845/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza delle seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro n. 193/2024 pubbl. il 15/03/2024 emessa a definizione del giudizio RG n. 1115/2023 notificata in data 18/10/2024, passata in giudicato; sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro n 669/2024 pubbl. il 16/10/2024 emessa a definizione del giudizio RG n. 899/2023, notificata in data 06/02/2025 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202503521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero a due sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario, relative all'accredito di importi sulla carta del docente e al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Busto Arsizio, notificate al Ministero e prodotte con attestazione di conformità. Le pronunce avevano condannato il Ministero, rispettivamente, a riconoscere alla ricorrente l'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e a pagarle differenze retributive pari a 832,26 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione di tali statuizioni. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma. Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha precisato che il riferimento normativo al titolo esecutivo riguarda l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, mentre la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia, costituisce un istituto distinto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero alle parti rilevanti dei due giudicati. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze entro 90 giorni dalla notificazione della decisione su istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni, anche adottando variazioni di bilancio, stipulando mutui o prestiti e compiendo gli ulteriori atti necessari. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, inclusa la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come sentenza dotata di attestazione di conformità, e costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Individua il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione delle sentenze.

Massime di principio

  • Ai fini del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notifica presso la sede dell'amministrazione del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità, e non la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • La soppressione della spedizione in forma esecutiva a seguito delle modifiche dell'art. 475 c.p.c. non incide sulla compatibilità e operatività dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva sono istituti distinti.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato e può nominare anticipatamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nell'ambito dei propri compiti istituzionali non ha diritto a un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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