Sentenza del 09/03/2018 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Contestazioni relative all'origine delle merci - Sanzioni - Applicazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'applicabilità delle sanzioni alle irregolarità relative all'origine delle merci è stata accolta. Un'interpretazione contraria, limitata ai soli dati espressamente indicati dall'articolo 303 TULD, determinerebbe un'ingiustificata lacuna sanzionatoria e violerebbe il principio costituzionale di ragionevolezza, lasciando privo di adeguata deterrenza uno degli aspetti più delicati dei controlli doganali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) alle contestazioni concernenti l'origine delle merci importate. Sebbene la norma menzioni espressamente le dichiarazioni relative a qualità, quantità e valore, si sostiene che il suo ambito debba comprendere anche l'origine, quale elemento essenziale per il corretto funzionamento del sistema doganale.
Norme richiamate
Articolo 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)
Nonostante il riferimento espresso alle sole dichiarazioni relative a qualità, quantità e valore delle merci importate, le sanzioni previste da tale articolo vanno applicate anche alle ipotesi di contestazioni relative all'origine delle merci.
La disposizione è interpretata estensivamente: le sanzioni non riguardano soltanto le difformità concernenti qualità, quantità e valore, ma anche quelle relative all'origine delle merci, poiché quest'ultima è un elemento essenziale della dichiarazione doganale.
Principio costituzionale di ragionevolezza
Il principio impedisce un'interpretazione della normativa doganale che produca una lacuna irragionevole nella tutela sanzionatoria. L'origine delle merci, essendo rilevante per dazi, preferenze tariffarie e controlli commerciali, deve essere assistita da un'effettiva deterrenza.
Massime di principio
- Quando una norma sanzionatoria doganale elenca alcuni elementi della dichiarazione, l'elenco può essere interpretato in modo non meramente letterale se ciò è necessario per evitare lacune incompatibili con la funzione complessiva del sistema.
- Le inesattezze relative all'origine delle merci possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni doganali irregolari, anche quando la disposizione menziona espressamente soltanto qualità, quantità e valore.
- Nella valutazione di una contestazione doganale occorre considerare la rilevanza sostanziale dell'informazione omessa o errata e il suo impatto su dazi, agevolazioni, divieti o controlli, non soltanto il dato testualmente indicato nella norma.
- L'interpretazione estensiva in materia sanzionatoria deve essere verificata alla luce dei principi di legalità, tassatività e ragionevolezza; nel caso descritto, la finalità di evitare una lacuna sanzionatoria è stata ritenuta prevalente.
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