Sentenza n. 997/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6723/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6723/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’importo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6723/2024, aveva condannato il Ministero ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di un buono elettronico di 500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 16 dicembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 giugno 2025, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere della parte interessata di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo. Nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza.
art. 115 d.P.R. n. 115/2002
Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere determinati e liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Trova applicazione, per l’utilizzo autorizzato del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ai fini della liquidazione delle relative spese.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna a una prestazione determinata, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso in ottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine perentorio o comunque specificamente assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta appartenente all’amministrazione obbligata o individuato nell’ambito della relativa struttura, purché munito delle adeguate competenze tecniche.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico ausiliario obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
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