Sentenza del 17/02/2017 n. 4235 - Corte di Cassazione
Dichiarazione dei redditi - IRAP professionisti - Autonoma organizzazione - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva negato il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001. Ha sostenuto che la costante ripetizione dei costi indicati nei quadri RE delle dichiarazioni dei redditi non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione, poiché tali costi riguardavano beni e spese normalmente connessi all'esercizio dell'attività professionale. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 446/1997, art. 2. Per l'anno 2001, il rimborso era stato comunque escluso anche per la presentazione di un'istanza di condono fiscale ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego del rimborso IRAP. Ha ritenuto che, trattandosi di una domanda di rimborso, spettasse al contribuente dimostrare l'insussistenza del presupposto dell'imposta. La ripetuta indicazione, per più anni, di costi non modesti, tra cui canoni di leasing relativi a immobili, quote di ammortamento, spese di rappresentanza e altre spese documentate, costituiva un indice significativo della presenza di un apparato organizzativo idoneo a produrre un reddito ulteriore rispetto a quello derivante dalla sola attività personale del professionista. Tali elementi non dovevano necessariamente provare in modo assoluto l'esistenza dell'autonoma organizzazione, ma erano comunque insufficienti a dimostrarne l'assenza. Per il 2001 operava inoltre il rilievo autonomo dell'adesione al condono. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per il professionista l'IRAP presuppone un apparato organizzativo che affianchi la sua attività personale e costituisca un fattore produttivo aggiuntivo, capace di generare reddito ulteriore rispetto a quello derivante dal solo lavoro intellettuale.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata può impedire la contestazione degli imponibili definiti e, nel caso esaminato, ha costituito un autonomo ostacolo al rimborso IRAP per l'anno 2001.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali invocate per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficiente o contraddittoria motivazione; le censure sono state ritenute infondate.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito della memoria del ricorrente in vista dell'udienza di discussione.
Cass., Sezioni Unite, n. 12111/2009
È richiamata per il principio secondo cui l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Massime di principio
- Nelle richieste di rimborso IRAP già pagata, l'onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione.
- La mera esistenza di spese professionali non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre valutare se beni, personale e struttura costituiscano un fattore aggiuntivo rispetto alla prestazione personale.
- Tuttavia, la ripetizione per più anni di costi numerosi e non modesti può costituire un indice significativo della presenza di un'organizzazione, soprattutto se riguarda immobili, ammortamenti, leasing e altre spese strutturali.
- La costanza e l'entità dei costi, da sole, possono non essere una prova definitiva dell'autonoma organizzazione, ma possono rendere insufficiente una dimostrazione generica dell'assenza del presupposto IRAP.
- Le spese relative a strumenti indispensabili o connaturati all'attività professionale non sono necessariamente indice di autonoma organizzazione, se non producono un valore aggiuntivo rispetto all'attività intellettuale del professionista.
- Chi chiede il rimborso dovrebbe documentare natura, funzione e indispensabilità dei beni e delle spese, non limitandosi a richiamare gli importi riportati nelle dichiarazioni dei redditi.
- L'adesione a una procedura di definizione o condono fiscale può produrre effetti ostativi rispetto a successive richieste di rimborso, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla relativa disciplina.
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